Approvata la Legge Cirinnà

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

 

la seguente legge:

Art. 1

 

  1. La presente legge istituisce l’unione civile tra  persone  dello stesso sesso  quale  specifica  formazione  sociale  ai  sensi  degli articoli 2  e  3  della

Costituzione  e  reca  la  disciplina  delle

convivenze di fatto.

  1. Due  persone  maggiorenni  dello  stesso  sesso   costituiscono

un’unione civile mediante dichiarazione di  fronte  all’ufficiale  di

stato civile ed alla presenza di due testimoni.

  1. L’ufficiale di stato civile provvede  alla  registrazione  degli

atti di unione civile tra persone dello  stesso  sesso  nell’archivio

dello stato civile.

  1. Sono cause impeditive per la costituzione dell’unione civile tra

persone dello stesso sesso:

  1. a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo  matrimoniale

o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;

  1. b) l’interdizione di una delle parti per infermita’  di  mente;  se

l’istanza d’interdizione e’ soltanto promossa, il pubblico  ministero

puo’ chiedere che si sospenda la costituzione dell’unione civile;  in

tal caso il procedimento non puo’ aver luogo finche’ la sentenza  che

ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;

  1. c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87,

primo comma, del codice civile; non possono altresi’ contrarre unione

civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la  zia  e

la nipote; si applicano le disposizioni di cui al  medesimo  articolo

87;

  1. d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o

tentato nei confronti di chi sia coniugato  o  unito  civilmente  con

l’altra parte; se e’ stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero

sentenza di condanna di primo  o  secondo  grado  ovvero  una  misura

cautelare la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso

sesso e’ sospesa  sino  a  quando  non  e’  pronunziata  sentenza  di

proscioglimento.

  1. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al  comma  4

comporta la nullita’ dell’unione  civile  tra  persone  dello  stesso

sesso. All’unione civile tra persone dello stesso sesso si  applicano

gli articoli 65 e 68, nonche’ le disposizioni di  cui  agli  articoli

119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.

  1. L’unione civile costituita in  violazione  di  una  delle  cause

impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione  dell’articolo  68

del codice civile, puo’ essere  impugnata  da  ciascuna  delle  parti

dell’unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero

e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e

attuale. L’unione civile costituita da una  parte  durante  l’assenza

dell’altra non puo’ essere impugnata finche’ dura l’assenza.

  1. L’unione  civile  puo’  essere  impugnata  dalla  parte  il  cui

consenso e’ stato estorto con violenza o  determinato  da  timore  di

eccezionale gravita’ determinato da cause esterne alla parte  stessa.

Puo’ essere altresi’ impugnata dalla parte il cui consenso  e’  stato

dato per effetto di errore sull’identita’ della persona o  di  errore

essenziale su qualita’ personali dell’altra parte. L’azione non  puo’

essere proposta se vi e’ stata coabitazione per un anno dopo  che  e’

cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero

sia stato scoperto l’errore. L’errore  sulle  qualita’  personali  e’

essenziale qualora, tenute presenti le condizioni  dell’altra  parte,

si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso  se  le

avesse esattamente conosciute e purche’ l’errore riguardi:

  1. a) l’esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da  impedire

lo svolgimento della vita comune;

  1. b) le circostanze di cui all’articolo 122, terzo comma, numeri  2),

3) e 4), del codice civile.

  1. La parte puo’ in  qualunque  tempo  impugnare  il  matrimonio  o

l’unione civile dell’altra parte. Se  si  oppone  la  nullita’  della

prima unione  civile,  tale  questione  deve  essere  preventivamente

giudicata.

  1. L’unione civile tra persone dello stesso  sesso  e’  certificata

dal relativo documento attestante la  costituzione  dell’unione,  che

deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del  loro

regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati  anagrafici

e alla residenza dei testimoni.

  1. Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile  le  parti

possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione  civile  tra

persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro

cognomi. La parte puo’ anteporre o  posporre  al  cognome  comune  il

proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di

stato civile.

  1. Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso

sesso le parti acquistano gli stessi diritti e  assumono  i  medesimi

doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco  all’assistenza

morale e materiale  e  alla  coabitazione.  Entrambe  le  parti  sono

tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze  e  alla  propria

capacita’ di lavoro  professionale  e  casalingo,  a  contribuire  ai

bisogni comuni.

  1. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e

fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il  potere

di attuare l’indirizzo concordato.

  1. Il regime patrimoniale dell’unione  civile  tra  persone  dello

stesso sesso, in mancanza di  diversa  convenzione  patrimoniale,  e’

costituito dalla comunione dei beni. In materia di  forma,  modifica,

simulazione e capacita’ per la stipula delle convenzioni patrimoniali

si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice  civile.  Le

parti non possono derogare ne’ ai  diritti  ne’  ai  doveri  previsti

dalla  legge  per  effetto  dell’unione  civile.  Si   applicano   le

disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI  del

titolo VI del libro primo del codice civile.

  1. Quando la condotta della parte dell’unione civile e’  causa  di

grave pregiudizio all’integrita’ fisica o morale ovvero alla liberta’

dell’altra parte, il giudice, su istanza di parte, puo’ adottare  con

decreto uno o piu’ dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter  del

codice civile.

  1. Nella  scelta  dell’amministratore  di  sostegno  il   giudice

tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell’unione  civile  tra

persone dello stesso sesso. L’interdizione o l’inabilitazione possono

essere promosse anche dalla parte dell’unione civile, la  quale  puo’

presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.

  1. La violenza e’ causa di annullamento del contratto anche quando

il male minacciato riguarda la persona  o  i  beni  dell’altra  parte

dell’unione civile costituita dal contraente o da  un  discendente  o

ascendente di lui.

  1. In caso di  morte  del  prestatore  di  lavoro,  le  indennita’

indicate  dagli  articoli  2118  e  2120  del  codice  civile  devono

corrispondersi anche alla parte dell’unione civile.

  1. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell’unione civile.
  2. All’unione civile tra persone dello stesso sesso  si  applicano

le disposizioni di cui al titolo XIII  del  libro  primo  del  codice

civile, nonche’ gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo

comma, numero 4), e 2659 del codice civile.

  1. Al solo fine di  assicurare  l’effettivita’  della  tutela  dei

diritti e il pieno adempimento degli obblighi  derivanti  dall’unione

civile tra  persone  dello  stesso  sesso,  le  disposizioni  che  si

riferiscono al matrimonio e  le  disposizioni  contenenti  le  parole

«coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque  ricorrono  nelle

leggi, negli atti aventi forza  di  legge,  nei  regolamenti  nonche’

negli atti amministrativi e nei contratti  collettivi,  si  applicano

anche ad ognuna delle parti  dell’unione  civile  tra  persone  dello

stesso sesso. La disposizione di cui al  periodo  precedente  non  si

applica alle norme del codice  civile  non  richiamate  espressamente

nella presente legge, nonche’ alle disposizioni di cui alla  legge  4

maggio 1983, n. 184. Resta fermo  quanto  previsto  e  consentito  in

materia di adozione dalle norme vigenti.

  1. Alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso si

applicano le disposizioni previste dal capo III  e  dal  capo  X  del

titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo  IV

del libro secondo del codice civile.

  1. La morte o la dichiarazione di  morte  presunta  di  una  delle

parti dell’unione civile ne determina lo scioglimento.

  1. L’unione  civile  si  scioglie  altresi’  nei  casi   previsti

dall’articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a),  c),  d)  ed  e),

della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

  1. L’unione civile si scioglie, inoltre,  quando  le  parti  hanno

manifestato anche disgiuntamente la volonta’ di scioglimento  dinanzi

all’ufficiale  dello  stato  civile.  In  tale  caso  la  domanda  di

scioglimento dell’unione civile e’ proposta decorsi  tre  mesi  dalla

data della manifestazione di volonta’ di scioglimento dell’unione.

  1. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4,  5,  primo

comma, e dal quinto all’undicesimo comma, 8, 9,  9-bis,  10,  12-bis,

12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge  1°  dicembre

1970, n. 898, nonche’ le disposizioni di cui al Titolo II  del  libro

quarto del codice di procedura civile ed agli articoli  6  e  12  del

decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   132,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

  1. La  sentenza  di  rettificazione  di  attribuzione  di   sesso

determina lo scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso

sesso.

  1. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi  abbiano

manifestato la volonta’ di non sciogliere  il  matrimonio  o  di  non

cessarne gli  effetti  civili,  consegue  l’automatica  instaurazione

dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

  1. Fatte salve le disposizioni di  cui  alla  presente  legge,  il

Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge, uno o  piu’  decreti  legislativi  in

materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel  rispetto

dei seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a)  adeguamento  alle  previsioni  della   presente   legge   delle

disposizioni  dell’ordinamento  dello  stato  civile  in  materia  di

iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;

  1. b)  modifica  e  riordino  delle  norme  in  materia   di   diritto

internazionale privato, prevedendo  l’applicazione  della  disciplina

dell’unione civile tra persone  dello  stesso  sesso  regolata  dalle

leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso  che

abbiano  contratto  all’estero  matrimonio,  unione  civile  o  altro

istituto analogo;

  1. c)  modificazioni  ed  integrazioni  normative  per  il  necessario

coordinamento con la  presente  legge  delle  disposizioni  contenute

nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e  nei

decreti.

  1. I decreti legislativi di cui  al  comma  28  sono  adottati  su

proposta del Ministro della giustizia, di concerto  con  il  Ministro

dell’interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  il

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  1. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al  comma  28,  a

seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, e’  trasmesso

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche’  su  di

esso siano espressi, entro  sessanta  giorni  dalla  trasmissione,  i

pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso

tale termine il decreto  puo’  essere  comunque  adottato,  anche  in

mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei  pareri

parlamentari scada nei trenta giorni che precedono  la  scadenza  del

termine previsto dal comma 28, quest’ultimo termine e’  prorogato  di

tre mesi. Il Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai  pareri

parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue

osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari

elementi  integrativi  di  informazione  e  motivazione.   I   pareri

definitivi delle Commissioni competenti  per  materia  sono  espressi

entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.

Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

  1. Entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  di  ciascun

decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il  Governo  puo’

adottare disposizioni integrative e correttive del decreto  medesimo,

nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato  comma

28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30.

  1. All’articolo 86 del codice  civile,  dopo  le  parole:  «da  un

matrimonio» sono inserite le seguenti: «o  da  un’unione  civile  tra

persone dello stesso sesso».

  1. All’articolo 124 del codice civile, dopo le parole:  «impugnare

il matrimonio» sono inserite le  seguenti:  «o  l’unione  civile  tra

persone dello stesso sesso».

  1. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su

proposta del Ministro dell’interno, da emanare  entro  trenta  giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono  stabilite

le disposizioni transitorie necessarie per  la  tenuta  dei  registri

nell’archivio dello stato civile nelle more  dell’entrata  in  vigore

dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).

  1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano  efficacia

a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  1. Ai fini delle disposizioni di cui  ai  commi  da  37  a  67  si

intendono per «conviventi di fatto»  due  persone  maggiorenni  unite

stabilmente da legami affettivi di coppia e di  reciproca  assistenza

morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita’

o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

  1. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui  al  comma

36, per l’accertamento della stabile  convivenza  si  fa  riferimento

alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b)

del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

  1. I conviventi di fatto hanno gli  stessi  diritti  spettanti  al

coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.

  1. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto  hanno

diritto reciproco di visita, di assistenza nonche’  di  accesso  alle

informazioni personali, secondo le  regole  di  organizzazione  delle

strutture  ospedaliere  o  di   assistenza   pubbliche,   private   o

convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

  1. Ciascun convivente di fatto puo’ designare  l’altro  quale  suo

rappresentante con poteri pieni o limitati:

  1. a) in caso di malattia che comporta incapacita’ di intendere  e  di

volere, per le decisioni in materia di salute;

  1. b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le

modalita’ di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

  1. La designazione di cui al  comma  40  e’  effettuata  in  forma

scritta e autografa oppure, in caso di impossibilita’  di  redigerla,

alla presenza di un testimone.

  1. Salvo  quanto  previsto  dall’articolo  337-sexies  del  codice

civile, in caso di  morte  del  proprietario  della  casa  di  comune

residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di  continuare

ad abitare nella stessa per due anni  o  per  un  periodo  pari  alla

convivenza se superiore a due anni e  comunque  non  oltre  i  cinque

anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o  figli  disabili  del

convivente superstite,  il  medesimo  ha  diritto  di  continuare  ad

abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a

tre anni.

  1. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel  caso  in  cui  il

convivente superstite cessi di  abitare  stabilmente  nella  casa  di

comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova

convivenza di fatto.

  1. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto

di locazione della casa di comune residenza, il convivente  di  fatto

ha facolta’ di succedergli nel contratto.

  1. Nel  caso  in  cui  l’appartenenza  ad  un  nucleo   familiare

costituisca titolo  o  causa  di  preferenza  nelle  graduatorie  per

l’assegnazione di alloggi di edilizia  popolare,  di  tale  titolo  o

causa di preferenza  possono  godere,  a  parita’  di  condizioni,  i

conviventi di fatto.

  1. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo  del

codice civile, dopo l’articolo 230-bis e’ aggiunto il seguente:

«Art. 230-ter (Diritti del convivente). – Al  convivente  di  fatto

che presti stabilmente  la  propria  opera  all’interno  dell’impresa

dell’altro  convivente   spetta   una   partecipazione   agli   utili

dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con  essi  nonche’  agli

incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento,  commisurata

al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non  spetta  qualora

tra  i  conviventi  esista  un  rapporto  di  societa’  o  di  lavoro

subordinato».

  1. All’articolo  712,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura

civile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le  seguenti:  «o

del convivente di fatto».

  1. Il convivente di fatto puo’ essere nominato tutore, curatore  o

amministratore di sostegno,  qualora  l’altra  parte  sia  dichiarata

interdetta  o  inabilitata  ai  sensi  delle  norme  vigenti   ovvero

ricorrano i presupposti di cui all’articolo 404 del codice civile.

  1. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da  fatto

illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile  alla

parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati  per  il

risarcimento del danno al coniuge superstite.

  1. I  conviventi  di  fatto  possono  disciplinare   i   rapporti

patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la  sottoscrizione

di un contratto di convivenza.

  1. Il contratto di cui al comma 50, le  sue  modifiche  e  la  sua

risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena  di  nullita’,  con

atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione  autenticata  da

un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita’ alle norme

imperative e all’ordine pubblico.

  1. Ai fini dell’opponibilita’ ai terzi, il professionista  che  ha

ricevuto l’atto  in  forma  pubblica  o  che  ne  ha  autenticato  la

sottoscrizione  ai  sensi  del  comma  51  deve  provvedere  entro  i

successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune  di  residenza

dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli  articoli

5 e 7  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

  1. Il  contratto  di  cui  al   comma   50   reca   l’indicazione

dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le

comunicazioni inerenti  al  contratto  medesimo.  Il  contratto  puo’

contenere:

  1. a) l’indicazione della residenza;
  2. b) le modalita’ di contribuzione  alle  necessita’  della  vita  in

comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e  alla  capacita’  di

lavoro professionale o casalingo;

  1. c) il regime patrimoniale della comunione dei  beni,  di  cui  alla

sezione III del capo VI del titolo VI  del  libro  primo  del  codice

civile.

  1. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza  puo’

essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con

le modalita’ di cui al comma 51.

  1. Il   trattamento   dei   dati   personali   contenuti   nelle

certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa

prevista dal codice in materia di protezione dei dati  personali,  di

cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  garantendo  il

rispetto  della  dignita’  degli   appartenenti   al   contratto   di

convivenza.  I  dati   personali   contenuti   nelle   certificazioni

anagrafiche non possono  costituire  elemento  di  discriminazione  a

carico delle parti del contratto di convivenza.

  1. Il contratto di convivenza non puo’ essere sottoposto a termine

o condizione.  Nel  caso  in  cui  le  parti  inseriscano  termini  o

condizioni, questi si hanno per non apposti.

  1. II contratto di convivenza e’ affetto  da  nullita’  insanabile

che puo’ essere fatta  valere  da  chiunque  vi  abbia  interesse  se

concluso:

  1. a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di

un altro contratto di convivenza;

  1. b) in violazione del comma 36;
  2. c) da persona minore di eta’;
  3. d) da persona interdetta giudizialmente;
  4. e) in caso di condanna per il delitto di cui  all’articolo  88  del

codice civile.

  1. Gli effetti del contratto  di  convivenza  restano  sospesi  in

pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o  nel  caso  di

rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per  il  delitto  di

cui all’articolo  88  del  codice  civile,  fino  a  quando  non  sia

pronunciata sentenza di proscioglimento.

  1. Il contratto di convivenza si risolve per:
  2. a) accordo delle parti;
  3. b) recesso unilaterale;
  4. c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un  convivente

ed altra persona;

  1. d) morte di uno dei contraenti.
  2. La risoluzione del contratto di convivenza  per  accordo  delle

parti o per recesso unilaterale deve essere redatta  nelle  forme  di

cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a  norma

del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione  dei

beni, la sua risoluzione determina lo  scioglimento  della  comunione

medesima e si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  di

cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del  libro  primo  del

codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio  per

gli atti di  trasferimento  di  diritti  reali  immobiliari  comunque

discendenti dal contratto di convivenza.

  1. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto  di  convivenza

il professionista che riceve o che autentica l’atto e’ tenuto,  oltre

che agli  adempimenti  di  cui  al  comma  52,  a  notificarne  copia

all’altro contraente all’indirizzo risultante dal contratto. Nel caso

in cui la casa  familiare  sia  nella  disponibilita’  esclusiva  del

recedente, la dichiarazione di recesso,  a  pena  di  nullita’,  deve

contenere il termine, non inferiore a  novanta  giorni,  concesso  al

convivente per lasciare l’abitazione.

  1. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che

ha contratto matrimonio o unione  civile  deve  notificare  all’altro

contraente, nonche’ al professionista che ha ricevuto  o  autenticato

il contratto di convivenza, l’estratto  di  matrimonio  o  di  unione

civile.

  1. Nel caso di cui alla lettera d) del  comma  59,  il  contraente

superstite o gli eredi del contraente deceduto devono  notificare  al

professionista  che  ha  ricevuto  o  autenticato  il  contratto   di

convivenza  l’estratto  dell’atto  di  morte  affinche’  provveda  ad

annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione

del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.

  1. Dopo l’articolo 30 della legge  31  maggio  1995,  n.  218,  e’

inserito il seguente:

«Art. 30-bis (Contratti  di  convivenza).  –  1.  Ai  contratti  di

convivenza si applica la legge nazionale comune  dei  contraenti.  Ai

contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del  luogo  in

cui la convivenza e’ prevalentemente localizzata.

  1. Sono fatte salve le norme nazionali, europee  ed  internazionali

che regolano il caso di cittadinanza plurima».

  1. In caso di cessazione della convivenza  di  fatto,  il  giudice

stabilisce  il  diritto  del  convivente   di   ricevere   dall’altro

convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia

in grado di provvedere al proprio mantenimento.  In  tali  casi,  gli

alimenti sono assegnati per  un  periodo  proporzionale  alla  durata

della convivenza e nella misura determinata  ai  sensi  dell’articolo

438, secondo comma, del codice civile. Ai fini  della  determinazione

dell’ordine degli obbligati ai sensi  dell’articolo  433  del  codice

civile, l’obbligo alimentare del convivente di cui al presente  comma

e’ adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 1  a  35  del

presente articolo, valutati complessivamente in 3,7 milioni  di  euro

per l’anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l’anno 2017, in 8 milioni

di euro per l’anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l’anno  2019,  in

11,7 milioni di euro per l’anno 2020, in 13,7  milioni  di  euro  per

l’anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l’anno 2022, in 17,9 milioni

di euro per l’anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l’anno 2024 e in

22,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede:

  1. a) quanto a 3,7 milioni di euro per l’anno 2016, a 1,3  milioni  di

euro per l’anno 2018, a 3,1 milioni di euro  per  l’anno  2019,  a  5

milioni di euro per l’anno 2020, a 7 milioni di euro per l’anno 2021,

a 9,1 milioni di euro per l’anno 2022, a 11,2  milioni  di  euro  per

l’anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l’anno 2024 e a 16 milioni di

euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante riduzione  del  Fondo

per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

  1. b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere  dall’anno  2017,

mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017

e 2018, dello stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte  corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018,  nell’ambito  del

programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da

ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell’economia  e

delle finanze per l’anno 2016, allo  scopo  parzialmente  utilizzando

l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  1. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della  legge  31  dicembre

2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla

base dei dati comunicati dall’INPS, provvede  al  monitoraggio  degli

oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da  11

a 20  del  presente  articolo  e  riferisce  in  merito  al  Ministro

dell’economia e delle finanze. Nel caso si  verifichino  o  siano  in

procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni  di  cui

al comma 66, il Ministro dell’economia e delle  finanze,  sentito  il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con  proprio

decreto, alla  riduzione,  nella  misura  necessaria  alla  copertura

finanziaria  del   maggior   onere   risultante   dall’attivita’   di

monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la

natura di spese rimodulabili, ai sensi  dell’articolo  21,  comma  5,

lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  nell’ambito  dello

stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali.

  1. Il Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  riferisce  senza

ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli

scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 67.

  1. Il Ministro dell’economia e delle  finanze  e’  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 20 maggio 2016

 

MATTARELLA

 

 

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

Avvertenza:

Il testo delle note qui  pubblicato  e’  stato  redatto

dall’amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi

dell’art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle

disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,

sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge

modificate o alle  quali  e’  operato  il  rinvio.  Restano

invariati il valore e l’efficacia  degli  atti  legislativi

qui trascritti.

 

Note all’art. 1:

Comma 1:

– Si riporta il  testo  degli  articoli  2  e  3  della

Costituzione:

«Art. 2. –  La  Repubblica  riconosce  e  garantisce  i

diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo  sia  nelle

formazioni sociali ove si svolge  la  sua  personalita’,  e

richiede   l’adempimento   dei   doveri   inderogabili   di

solidarieta’ politica, economica e sociale.».

«Art. 3.  –  Tutti  i  cittadini  hanno  pari  dignita’

sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione

di sesso, di razza, di lingua, di  religione;  di  opinioni

politiche, di condizioni personali e sociali.

E’ compito della Repubblica rimuovere gli  ostacoli  di

ordine economico e sociale,  che,  limitando  di  fatto  la

liberta’ e la uguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il

pieno  sviluppo   della   persona   umana   e   l’effettiva

partecipazione di  tutti  i  lavoratori  all’organizzazione

politica, economica e sociale del Paese.».

Comma 4:

– Si riporta il testo dell’art. 87 del Codice civile:

«Art.  87  (Parentela,  affinita’,  adozione).  –   Non

possono contrarre matrimonio fra loro:

1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta;

2) i fratelli e  le  sorelle  germani,  consanguinei  o

uterini;

3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche

nel caso in cui l’affinita’ deriva da matrimonio dichiarato

nullo o sciolto o per il  quale  e’  stata  pronunziata  la

cessazione degli effetti civili;

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;

7) i figli adottivi della stessa persona;

8) l’adottato e i figli dell’adottante;

9) l’adottato e il coniuge dell’adottante,  l’adottante

e il coniuge dell’adottato.

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto

emesso  in  camera  di  consiglio,  sentito   il   pubblico

ministero, puo’ autorizzare il matrimonio nei casi indicati

dai numeri 3 e 5,  anche  se  si  tratti  di  affiliazione.

L’autorizzazione  puo’  essere  accordata  anche  nel  caso

indicato dal numero 4,  quando  l’affinita’  deriva  da  un

matrimonio dichiarato nullo.

Il decreto e’ notificato agli interessati e al pubblico

ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e

sesto dell’art. 84.».

Comma 5:

– Si riporta il testo degli articoli 65, 68, 119,  120,

123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del Codice civile:

«Art. 65 (Nuovo matrimonio  del  coniuge).  –  Divenuta

eseguibile la sentenza che dichiara la morte  presunta,  il

coniuge puo’ contrarre nuovo matrimonio.».

«Art.  68  (Nullita’  del  nuovo  matrimonio).   –   Il

matrimonio contratto a norma dell’art. 65 e’ nullo, qualora

la persona della quale  fu  dichiarata  la  morte  presunta

ritorni o ne sia accertata l’esistenza.

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato

nullo.

La nullita’ non puo’ essere pronunziata nel caso in cui

e’ accertata la  morte,  anche  se  avvenuta  in  una  data

posteriore a quella del matrimonio.».

«Art. 119 (Interdizione). – Il  matrimonio  di  chi  e’

stato  interdetto  per  infermita’  di  mente  puo’  essere

impugnato dal tutore, dal pubblico  ministero  e  da  tutti

coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo  del

matrimonio, vi era gia’ sentenza di interdizione passata in

giudicato, ovvero se l’interdizione  e’  stata  pronunziata

posteriormente  ma  l’infermita’  esisteva  al  tempo   del

matrimonio.   Puo’   essere   impugnato,   dopo    revocata

l’interdizione, anche dalla persona che era interdetta.

L’azione non puo’ essere  proposta  se,  dopo  revocata

l’interdizione, vi e’ stata coabitazione per un anno.».

«Art. 120 (Incapacita’ di intendere o di volere). –  Il

matrimonio puo’ essere impugnato da quello dei coniugi che,

quantunque non interdetto, provi di essere  stato  incapace

di intendere  o  di  volere,  per  qualunque  causa,  anche

transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.

L’azione non  puo’  essere  proposta  se  vi  e’  stata

coabitazione per un anno dopo che il  coniuge  incapace  ha

recuperato la pienezza delle facolta’ mentali.».

«Art. 123 (Simulazione). – Il  matrimonio  puo’  essere

impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi  abbiano

convenuto  di  non  adempiere  agli  obblighi  e   di   non

esercitare i diritti da esso discendenti.

L’azione non puo’ essere proposta decorso un anno dalla

celebrazione del  matrimonio  ovvero  nel  caso  in  cui  i

contraenti abbiano convissuto come coniugi  successivamente

alla celebrazione medesima.».

«Art. 125 (Azione del pubblico ministero).  –  L’azione

di nullita’ non puo’ essere promossa dal pubblico ministero

dopo la morte di uno dei coniugi.».

«Art. 126 (Separazione  dei  coniugi  in  pendenza  del

giudizio). – Quando e’ proposta  domanda  di  nullita’  del

matrimonio, il  tribunale  puo’,  su  istanza  di  uno  dei

coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il

giudizio; puo’ ordinarla  anche  d’ufficio,  se  ambedue  i

coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.».

«Art. 127 (Intrasmissibilita’ dell’azione). –  L’azione

per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi  se

non  quando  il  giudizio  e’  gia’  pendente  alla   morte

dell’attore.».

«Art. 128 (Matrimonio putativo). – Se il matrimonio  e’

dichiarato nullo, gli  effetti  del  matrimonio  valido  si

producono, in favore dei coniugi, fino  alla  sentenza  che

pronunzia la nullita’, quando i  coniugi  stessi  lo  hanno

contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso  e’

stato estorto con  violenza  o  determinato  da  timore  di

eccezionale gravita’ derivante da cause esterne agli sposi.

Il matrimonio  dichiarato  nullo  ha  gli  effetti  del

matrimonio valido rispetto ai figli.

Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano

per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono  soltanto  in

favore di lui e dei figli.

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto  in  malafede

da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido

rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo

che la nullita’ dipenda da incesto.

Nell’ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai  figli

si applica l’art. 251.».

«Art. 129 (Diritti dei coniugi in buona fede). – Quando

le  condizioni  del  matrimonio  putativo   si   verificano

rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice puo’  disporre  a

carico di uno di essi e per un periodo non superiore a  tre

anni l’obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro,

in proporzione alle sue sostanze, a favore dell’altro,  ove

questi non abbia adeguati redditi propri e non sia  passato

a nuove nozze.

Per i provvedimenti che il giudice adotta  riguardo  ai

figli, si applica l’art. 155.».

«Art. 129-bis (Responsabilita’ del coniuge in mala fede

e del terzo). – Il  coniuge  al  quale  sia  imputabile  la

nullita’  del  matrimonio,  e’   tenuto   a   corrispondere

all’altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio  sia

annullato, una congrua indennita’,  anche  in  mancanza  di

prova  del  danno  sofferto.  L’indennita’  deve   comunque

comprendere una somma corrispondente  al  mantenimento  per

tre anni. E’ tenuto altresi’ a  prestare  gli  alimenti  al

coniuge in buona  fede,  sempre  che  non  vi  siano  altri

obbligati.

Il terzo  al  quale  sia  imputabile  la  nullita’  del

matrimonio e’ tenuto a corrispondere al  coniuge  in  buona

fede, se il matrimonio e’ annullato, l’indennita’  prevista

nel comma precedente.

In ogni caso il terzo che abbia concorso  con  uno  dei

coniugi nel  determinare  la  nullita’  del  matrimonio  e’

solidalmente responsabile con lo stesso  per  il  pagamento

dell’indennita’.».

Comma 7:

Si riporta il testo dell’art. 122, comma 3, numeri  2),

3) e 4), del Codice civile:

«Art. 122  (Violenza  ed  errore).  –  Commi  1.  e  2.

(Omissis).

L’errore  sulle  qualita’   personali   e’   essenziale

qualora, tenute presenti le condizioni dell’altro  coniuge,

si accerti che  lo  stesso  non  avrebbe  prestato  il  suo

consenso se le  avesse  esattamente  conosciute  e  purche’

l’errore riguardi:

1) (Omissis).

2) l’esistenza di una sentenza di condanna per  delitto

non colposo alla reclusione non inferiore  a  cinque  anni,

salvo il caso di  intervenuta  riabilitazione  prima  della

celebrazione del matrimonio. L’azione di  annullamento  non

puo’ essere proposta prima che  la  sentenza  sia  divenuta

irrevocabile;

3)  la  dichiarazione   di   delinquenza   abituale   o

professionale;

4)  la  circostanza  che  l’altro  coniuge  sia   stato

condannato per delitti concernenti la prostituzione a  pena

non inferiore a due anni. L’azione di annullamento non puo’

essere  proposta  prima  che  la  condanna   sia   divenuta

irrevocabile;

(Omissis).».

Comma 13:

– Si riporta il testo degli articoli 162,  163,  164  e

166 del Codice civile:

«Art. 162 (Forma delle convenzioni matrimoniali). –  Le

convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per  atto

pubblico sotto pena di nullita’.

La scelta del regime di separazione puo’  anche  essere

dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio.

Le convenzioni possono essere stipulate in ogni  tempo,

ferme restando le disposizioni dell’art. 194.

Le convenzioni matrimoniali non possono essere  opposte

ai terzi quando  a  margine  dell’atto  di  matrimonio  non

risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante

e le generalita’ dei contraenti, ovvero la scelta di cui al

secondo comma.».

«Art. 163 (Modifica delle convenzioni). – Le  modifiche

delle convenzioni matrimoniali, anteriori o  successive  al

matrimonio, non hanno effetto se  l’atto  pubblico  non  e’

stipulato col consenso di tutte le persone che  sono  state

parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.

Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con  atto

pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce  i

suoi  effetti   se   le   altre   parti   esprimono   anche

successivamente il loro consenso, salva l’omologazione  del

giudice. L’omologazione puo’ essere  chiesta  da  tutte  le

persone che  hanno  partecipato  alla  modificazione  delle

convenzioni o dai loro eredi.

Le modifiche convenute e la  sentenza  di  omologazione

hanno effetto  rispetto  ai  terzi  solo  se  ne  e’  fatta

annotazione in margine all’atto del matrimonio.

L’annotazione deve inoltre essere fatta a margine della

trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa  sia

richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti.».

«Art. 164 (Simulazione delle convenzioni matrimoniali).

– E’ consentita ai terzi la prova della  simulazione  delle

convenzioni matrimoniali.

Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei

confronti di coloro tra i quali sono intervenute,  solo  se

fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le

persone   che   sono   state   parti   nelle    convenzioni

matrimoniali.».

«Art.  166  (Capacita’  dell’inabilitato).  –  Per   la

validita’ delle stipulazioni e delle donazioni,  fatte  nel

contratto di matrimonio dall’inabilitato o da colui  contro

il quale e’ stato promosso giudizio di  inabilitazione,  e’

necessaria l’assistenza  del  curatore  gia’  nominato.  Se

questi non e’  stato  ancora  nominato,  si  provvede  alla

nomina di un curatore speciale.».

– Si riporta la rubrica relativa alle sezioni II,  III,

IV, V e VI del capo IV del titolo VI del  primo  libro  del

Codice civile:

«Titolo VI – Del matrimonio

Capo VI – Del regime patrimoniale della famiglia

Sezione II – Del  fondo  patrimoniale;  Sezione  III  –

Della  comunione  legale;  Sezione  IV  –  Della  comunione

convenzionale; Sezione V – Del regime  di  separazione  dei

beni; Sezione VI – Dell’impresa familiare.».

Comma 14:

– Si riporta il  testo  dell’art.  342-ter  del  Codice

civile:

«Art. 342-ter (Contenuto degli ordini di protezione). –

Con il decreto di cui all’art. 342-bis il giudice ordina al

coniuge  o  convivente,   che   ha   tenuto   la   condotta

pregiudizievole, la  cessazione  della  stessa  condotta  e

dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o

del convivente che ha tenuto  la  condotta  pregiudizievole

prescrivendogli altresi’, ove occorra, di  non  avvicinarsi

ai luoghi  abitualmente  frequentati  dall’istante,  ed  in

particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia

d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi  congiunti

o  di  altre  persone  ed  in  prossimita’  dei  luoghi  di

istruzione dei figli della coppia,  salvo  che  questi  non

debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il  giudice  puo’  disporre,  altresi’,   ove   occorra

l’intervento dei servizi sociali del  territorio  o  di  un

centro di mediazione familiare, nonche’ delle  associazioni

che  abbiano   come   fine   statutario   il   sostegno   e

l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime

di abusi  e  maltrattati;  il  pagamento  periodico  di  un

assegno a favore delle persone conviventi che, per  effetto

dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di

mezzi adeguati, fissando modalita’ e termini di  versamento

e prescrivendo, se del  caso,  che  la  somma  sia  versata

direttamente  all’avente  diritto  dal  datore  di   lavoro

dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo  stesso

spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui  ai

precedenti  commi,  stabilisce  la  durata  dell’ordine  di

protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione

dello stesso. Questa non puo’ essere superiore a un anno  e

puo’ essere prorogata, su istanza  di  parte,  soltanto  se

ricorrano  gravi   motivi   per   il   tempo   strettamente

necessario.

Con  il  medesimo  decreto  il  giudice  determina   le

modalita’  di  attuazione.  Ove   sorgano   difficolta’   o

contestazioni in ordine all’esecuzione, lo  stesso  giudice

provvede  con  decreto  ad  emanare  i  provvedimenti  piu’

opportuni per l’attuazione, ivi  compreso  l’ausilio  della

forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.».

Comma 17:

– Si riporta il testo degli articoli 2118  e  2120  del

Codice civile:

«Art.   2118   (Recesso   dal   contratto    a    tempo

indeterminato). – Ciascuno dei contraenti puo’ recedere dal

contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  dando   il

preavviso nel termine e nei  modi  stabiliti  [dalle  norme

corporative], dagli usi o secondo equita’.

In mancanza di preavviso, il recedente e’ tenuto  verso

l’altra parte a un’indennita’ equivalente all’importo della

retribuzione  che  sarebbe  spettata  per  il  periodo   di

preavviso.

La stessa indennita’ e’ dovuta dal datore di lavoro nel

caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di

lavoro.».

«Art.  2120  (Disciplina  del   trattamento   di   fine

rapporto). – In ogni caso di  cessazione  del  rapporto  di

lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha  diritto  ad

un  trattamento  di  fine  rapporto.  Tale  trattamento  si

calcola sommando per ciascun anno  di  servizio  una  quota

pari   e   comunque   non   superiore   all’importo   della

retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per  13,5.  La

quota e’ proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,

computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali  o

superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei  contratti  collettivi  la

retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende

tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in

natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a

titolo non  occasionale  e  con  esclusione  di  quanto  e’

corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro  nel

corso dell’anno per una delle cause di cui  all’art.  2110,

nonche’ in caso di sospensione totale  o  parziale  per  la

quale sia prevista l’integrazione  salariale,  deve  essere

computato  nella  retribuzione  di  cui  al   primo   comma

l’equivalente  della  retribuzione  a  cui  il   lavoratore

avrebbe avuto diritto in caso di  normale  svolgimento  del

rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente  primo  comma,  con

esclusione della quota maturata nell’anno, e’ incrementato,

su  base  composta,  al  31  dicembre  di  ogni  anno,  con

l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in

misura fissa e dal 75 per  cento  dell’aumento  dell’indice

dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed

impiegati,  accertato  dall’ISTAT,  rispetto  al  mese   di

dicembre dell’anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso  di  rivalutazione

di  cui  al  comma  precedente  per   frazioni   di   anno,

l’incremento dell’indice ISTAT  e’  quello  risultante  nel

mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello

di dicembre  dell’anno  precedente.  Le  frazioni  di  mese

uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese

intero.

Il prestatore  di  lavoro,  con  almeno  otto  anni  di

servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo’  chiedere,

in costanza di rapporto di lavoro,  una  anticipazione  non

superiore al 70  per  cento  sul  trattamento  cui  avrebbe

diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della

richiesta.

Le  richieste  sono  soddisfatte  annualmente  entro  i

limiti del 10 per cento degli  aventi  titolo,  di  cui  al

precedente comma, e comunque del 4  per  cento  del  numero

totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla  necessita’

di:

  1. a) eventuali spese sanitarie per terapie  e  interventi

straordinari  riconosciuti   dalle   competenti   strutture

pubbliche;

  1. b) acquisto della prima casa di abitazione  per  se’  o

per i figli, documentato con atto notarile.

L’anticipazione puo’ essere ottenuta una sola volta nel

corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti  gli

effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell’ipotesi   di   cui   all’art.   2122   la   stessa

anticipazione e’ detratta  dall’indennita’  prevista  dalla

norma medesima.

Condizioni di miglior favore  possono  essere  previste

dai  contratti  collettivi  o  da  patti   individuali.   I

contratti collettivi possono altresi’ stabilire criteri  di

priorita’   per   l’accoglimento   delle    richieste    di

anticipazione.».

Comma 19:

Il Titolo XIII del primo libro del Codice civile  reca:

«Degli alimenti».

– Si riporta il testo degli articoli 116, comma 1, 146,

2647, 2653, comma 1, numero 4), e 2659 del Codice civile:

«Art.   116   (Matrimonio   dello    straniero    nella

Repubblica). – Lo straniero che vuole contrarre  matrimonio

nella Repubblica deve presentare all’ufficiale dello  stato

civile  una  dichiarazione  dell’autorita’  competente  del

proprio paese, dalla quale risulti che giusta  le  leggi  a

cui e’ sottoposto  nulla  osta  al  matrimonio  nonche’  un

documento  attestante  la  regolarita’  del  soggiorno  nel

territorio italiano.

Commi 2. e 3. (Omissis).».

«Art. 146 (Allontanamento dalla residenza familiare). –

Il  diritto  all’assistenza  morale  e  materiale  previsto

dall’art. 143 e’ sospeso nei  confronti  del  coniuge  che,

allontanatosi senza giusta causa dalla residenza  familiare

rifiuta di tornarvi.

La proposizione  della  domanda  di  separazione  o  di

annullamento  o  di  scioglimento  o  di  cessazione  degli

effetti civili del matrimonio costituisce giusta  causa  di

allontanamento dalla residenza familiare.

Il giudice puo’, secondo le  circostanze,  ordinare  il

sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella  misura

atta a  garantire  l’adempimento  degli  obblighi  previsti

dagli articoli 143, terzo comma, e 147.».

«Art.  2647  (Costituzione  del  fondo  patrimoniale  e

separazione di beni). – Devono essere trascritti, se  hanno

per  oggetto  beni  immobili,  la  costituzione  del  fondo

patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che  escludono  i

beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti  e  i

provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti  di

acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e)

ed f) dell’art. 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi

titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare  del

bene escluso o che cessa di far parte della comunione.

Le trascrizioni previste dal  precedente  comma  devono

essere eseguite anche relativamente ai  beni  immobili  che

successivamente  entrano  a  far   parte   del   patrimonio

familiare  o  risultano  esclusi  dalla  comunione  tra   i

coniugi.

La  trascrizione  del  vincolo  derivante   dal   fondo

patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita

d’ufficio   dal   conservatore   contemporaneamente    alla

trascrizione dell’acquisto a causa di morte.».

«Art.  2653  (Altre   domande   e   atti   soggetti   a

trascrizione a diversi effetti). – Devono parimenti  essere

trascritti:

1) – 2) – 3) (Omissis).

4) le domande di separazione degli  immobili  dotali  e

quelle di scioglimento della comunione tra  coniugi  avente

per oggetto beni immobili.

La  sentenza  che  pronunzia  la   separazione   o   lo

scioglimento  non  ha  effetto  a  danno  dei  terzi   che,

anteriormente  alla  trascrizione  della   domanda,   hanno

validamente acquistato dal marito diritti relativi  a  beni

dotali o a beni della comunione;

5) (Omissis).».

«Art. 2659 (Nota di trascrizione).  –  Chi  domanda  la

trascrizione  di  un  atto  tra  vivi  deve  presentare  al

conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia

del titolo, una  nota  in  doppio  originale,  nella  quale

devono essere indicati:

1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita  e

il numero di codice fiscale delle parti, nonche’ il  regime

patrimoniale delle stesse,  se  coniugate,  secondo  quanto

risulta  da  loro  dichiarazione  resa  nel  titolo  o   da

certificato   dell’ufficiale   di    stato    civile;    la

denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero  di

codice fiscale delle  persone  giuridiche,  delle  societa’

previste dai capi II, III e  IV  del  titolo  V  del  libro

quinto  e  delle   associazioni   non   riconosciute,   con

l’indicazione,  per  queste  ultime  e  per   le   societa’

semplici, anche delle  generalita’  delle  persone  che  le

rappresentano secondo l’atto costitutivo. Per i  condominii

devono   essere   indicati    l’eventuale    denominazione,

l’ubicazione e il codice fiscale;

2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data

del medesimo;

3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale  che  ha

ricevuto l’atto  o  autenticato  le  firme,  o  l’autorita’

giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;

4) la  natura  e  la  situazione  dei  beni  a  cui  si

riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall’art.

2826, nonche’, nel caso previsto dall’art. 2645-bis,  comma

4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui  a

quest’ultima disposizione.

Se l’acquisto,  la  rinunzia  o  la  modificazione  del

diritto sono sottoposti a termine o  a  condizione,  se  ne

deve  fare  menzione  nella  nota  di  trascrizione.   Tale

menzione non e’ necessaria se, al momento in cui l’atto  si

trascrive, la condizione sospensiva si e’ verificata  o  la

condizione risolutiva e’ mancata ovvero il termine iniziale

e’ scaduto.».

– La legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad

una famiglia), e’ pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  17

maggio 1983, n. 133, S.O.

Comma 21:

– Si riporta la rubrica del capo III e X del titolo  I,

del titolo II e del capo II e V-bis del titolo IV del libro

secondo del Codice civile:

«TITOLO I – Disposizioni generali sulle successioni

Capo III – Dell’indegnita’; Capo X – Dei legittimari

TITOLO II – Delle successioni legittime

TITOLO IV – Della divisione

Capo II – Della collazione; Capo V-bis. – Del patto  di

famiglia.».

Comma 23:

– Si riporta il testo dell’art. 3, numero 1)  e  numero

2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970,

  1. 898  (Disciplina   dei   casi   di   scioglimento   del

matrimonio):

«Art. 3 – 1. Lo  scioglimento  o  la  cessazione  degli

effetti civili del matrimonio puo’ essere domandato da  uno

dei coniugi:

1)  quando,  dopo  la  celebrazione  del  matrimonio,

l’altro coniuge e’ stato condannato, con  sentenza  passata

in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:

  1. a) all’ergastolo ovvero ad una pena superiore  ad  anni

quindici, anche con piu’ sentenze, per uno o  piu’  delitti

non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per

motivi di particolare valore morale e sociale;

  1. b) a qualsiasi pena detentiva per  il  delitto  di  cui

all’art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui

agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero

per induzione, costrizione, sfruttamento o  favoreggiamento

della prostituzione;

  1. c) a qualsiasi  pena  per  omicidio  volontario  di  un

figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di

un figlio;

  1. d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piu’ condanne,

per i delitti  di  cui  all’art.  582,  quando  ricorra  la

circostanza aggravante di cui al  secondo  comma  dell’art.

583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice  penale,  in

danno del coniuge o di un figlio.

Nelle ipotesi  previste  alla  lettera  d)  il  giudice

competente a pronunciare lo scioglimento  o  la  cessazione

degli effetti  civili  del  matrimonio  accerta,  anche  in

considerazione del comportamento successivo del  convenuto,

la  di  lui  inidoneita’  a  mantenere  o  ricostituire  la

convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel n.  1)  del  presente

articolo la domanda non e’ proponibile dal coniuge che  sia

stato condannato per concorso nel reato  ovvero  quando  la

convivenza coniugale e’ ripresa;

2) nei casi in cui:

  1. a) l’altro coniuge e’ stato assolto per vizio totale di

mente da uno dei delitti previsti nelle lettera b) e c) del

numero  1)  del  presente  articolo,  quando   il   giudice

competente a pronunciare lo scioglimento  o  la  cessazione

degli effetti civili del matrimonio  accerta  l’inidoneita’

del convenuto a  mantenere  o  ricostituire  la  convivenza

familiare;

  1. b) (Omissis);
  2. c)  il  procedimento  penale  promosso  per  i  delitti

previsti dalle lettere b) e  c)  del  n.  1)  del  presente

articolo  si  e’  concluso  con  sentenza  di  non  doversi

procedere per  estinzione  del  reato,  quando  il  giudice

competente a pronunciare lo scioglimento  o  la  cessazione

degli effetti civili del matrimonio ritiene che  nei  fatti

commessi  sussistano  gli   elementi   costitutivi   e   le

condizioni di punibilita’ dei delitti stessi;

  1. d) il procedimento penale per incesto  si  e’  concluso

con  sentenza  di  proscioglimento  o  di  assoluzione  che

dichiari non punibile il fatto  per  mancanze  di  pubblico

scandalo;

  1. e) l’altro coniuge, cittadino  straniero,  ha  ottenuto

all’estero l’annullamento o lo scioglimento del  matrimonio

o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;

  1. f) – g) (Omissis).».

Comma 25:

– Si riporta il testo degli articoli 4, 5, commi 1 e da

5 a 11, degli articoli 8, 9,  9-bis,  10,  12-bis,  12-ter,

12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della citata  legge  1°

dicembre 1970, n. 898:

«Art. 4. – 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o

la  cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio  si

propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune

dei coniugi ovvero,  in  mancanza,  del  luogo  in  cui  il

coniuge convenuto ha  residenza  o  domicilio.  Qualora  il

coniuge  convenuto  sia  residente  all’estero  o   risulti

irreperibile, la domanda si propone al tribunale del  luogo

di residenza o di domicilio  del  ricorrente  e,  se  anche

questi e’ residente all’estero, a qualunque tribunale della

Repubblica. La domanda congiunta puo’  essere  proposta  al

tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno  o

dell’altro coniuge.

  1. La  domanda  si  propone  con  ricorso,  che   deve

contenere l’esposizione  dei  fatti  e  degli  elementi  di

diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio

o di  cessazione  degli  effetti  civili  dello  stesso  e’

fondata.

  1. Del  ricorso  il  cancelliere   da’   comunicazione

all’ufficiale  dello  stato  civile  del  luogo   dove   il

matrimonio  fu  trascritto  per  l’annotazione   in   calce

all’atto.

  1. Nel ricorso  deve  essere  indicata  l’esistenza  di

figli di entrambi i coniugi.

  1. Il  presidente  del  tribunale,  nei  cinque  giorni

successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la

data di comparizione dei coniugi davanti a  se’,  che  deve

avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso,  il

termine per la notificazione del ricorso e del  decreto  ed

il termine entro cui il coniuge convenuto  puo’  depositare

memoria difensiva e  documenti.  Il  presidente  nomina  un

curatore speciale quando il convenuto e’ malato di mente  o

legalmente incapace.

  1. Al ricorso  e  alla  prima  memoria  difensiva  sono

allegate    le    ultime    dichiarazioni    dei    redditi

rispettivamente presentate.

  1. I coniugi devono comparire davanti al presidente del

tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e

con l’assistenza di un difensore. Se il ricorrente  non  si

presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se  non  si

presenta il coniuge convenuto, il presidente  puo’  fissare

un nuovo giorno  per  la  comparizione,  ordinando  che  la

notificazione del ricorso e del decreto gli sia  rinnovata.

All’udienza di comparizione, il presidente deve  sentire  i

coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di

conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il  presidente  fa

redigere processo verbale della conciliazione.

  1. Se  la  conciliazione  non  riesce,  il  presidente,

sentiti  i  coniugi  e  i  rispettivi  difensori   nonche’,

disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli

anni dodici  e  anche  di  eta’  inferiore  ove  capace  di

discernimento,  da’,  anche  d’ufficio,  con  ordinanza   i

provvedimenti temporanei e  urgenti  che  reputa  opportuni

nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice

istruttore e fissa l’udienza di comparizione e  trattazione

dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede,

se il coniuge convenuto non compare, sentito il  ricorrente

e il suo difensore. L’ordinanza del presidente puo’  essere

revocata o modificata dal giudice  istruttore.  Si  applica

l’art. 189 delle disposizioni di attuazione del  codice  di

procedura civile.

  1. Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro

cui la stessa  deve  essere  notificata  al  convenuto  non

comparso,  e  quella   dell’udienza   di   comparizione   e

trattazione devono intercorrere i termini di  cui  all’art.

163-bis del codice di procedura civile ridotti a meta’.

  1. Con l’ordinanza di cui al comma  8,  il  presidente

assegna altresi’ termine al ricorrente per il  deposito  in

cancelleria di  memoria  integrativa,  che  deve  avere  il

contenuto di cui all’art. 163, terzo comma, numeri 2),  3),

4), 5) e 6), del codice di procedura civile  e  termine  al

convenuto per la costituzione in giudizio  ai  sensi  degli

articoli 166 e 167, primo e  secondo  comma,  dello  stesso

codice  nonche’  per  la   proposizione   delle   eccezioni

processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio.

L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto  che

la  costituzione  oltre  il  suddetto  termine  implica  le

decadenze di cui  all’art.  167  del  codice  di  procedura

civile e che oltre il  termine  stesso  non  potranno  piu’

essere proposte le eccezioni processuali e  di  merito  non

rilevabili d’ufficio.

  1. All’udienza  davanti  al  giudice  istruttore   si

applicano le disposizioni di cui agli articoli 180  e  183,

commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo,  del

codice di procedura civile. Si applica altresi’ l’art.  184

del medesimo codice.

  1. Nel caso in cui il processo debba continuare per la

determinazione dell’assegno, il tribunale  emette  sentenza

non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione

degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale  sentenza

e’ ammesso solo  appello  immediato.  Appena  formatosi  il

giudicato, si applica la previsione di cui all’art. 10.

  1. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva,  il

tribunale, emettendo  la  sentenza  che  dispone  l’obbligo

della somministrazione dell’assegno, puo’ disporre che tale

obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

  1. Per la parte relativa ai  provvedimenti  di  natura

economica la sentenza di primo  grado  e’  provvisoriamente

esecutiva.

  1. L’appello e’ deciso in camera di consiglio.
  2. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento  o

di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio  che

indichi anche compiutamente  le  condizioni  inerenti  alla

prole e ai rapporti economici, e’ proposta con  ricorso  al

tribunale in camera di consiglio. Il tribunale,  sentiti  i

coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti di legge  e

valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse  dei

figli, decide con sentenza. Qualora  il  tribunale  ravvisi

che le condizioni relative ai figli sono in  contrasto  con

gli interessi degli stessi, si applica la procedura di  cui

al comma 8.».

«Art. 5. – 1. Il Tribunale  adito,  in  contraddittorio

delle parti e con l’intervento  obbligatorio  del  pubblico

ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di  cui

all’art. 3, pronuncia con sentenza  lo  scioglimento  o  la

cessazione degli effetti civili del  matrimonio  ed  ordina

all’ufficiale  dello  stato  civile  del  luogo  ove  venne

trascritto il  matrimonio  di  procedere  alla  annotazione

della sentenza.

Commi da 2. a 4. (Omissis).

  1. La sentenza e’ impugnabile da ciascuna delle  parti.

Il pubblico ministero puo’ ai sensi dell’art. 72 del codice

di procedura civile,  proporre  impugnazione  limitatamente

agli interessi patrimoniali dei figli minori  o  legalmente

incapaci.

  1. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento  o  la

cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio,   il

Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle

ragioni  della  decisione,  del  contributo  personale   ed

economico dato da ciascuno  alla  conduzione  familiare  ed

alla formazione del patrimonio  di  ciascuno  o  di  quello

comune,  del  reddito  di  entrambi,  e  valutati  tutti  i

suddetti  elementi  anche  in  rapporto  alla  durata   del

matrimonio,   dispone   l’obbligo   per   un   coniuge   di

somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno

quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati  o  comunque  non

puo’ procurarseli per ragioni oggettive.

  1. La sentenza deve  stabilire  anche  un  criterio  di

adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento

agli indici di svalutazione monetaria. Il  Tribunale  puo’,

in caso di palese iniquita’, escludere  la  previsione  con

motivata decisione.

  1. Su  accordo  delle  parti  la  corresponsione  puo’

avvenire in unica soluzione ove questa  sia  ritenuta  equa

dal Tribunale. In tal caso non puo’ essere proposta  alcuna

successiva domanda di contenuto economico.

  1. I  coniugi   devono   presentare   all’udienza   di

comparizione  avanti  al  presidente   del   Tribunale   la

dichiarazione personale dei redditi e  ogni  documentazione

relativa ai loro redditi e al loro patrimonio  personale  e

comune. In  caso  di  contestazioni  il  Tribunale  dispone

indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore

di vita,  valendosi,  se  del  caso,  anche  della  polizia

tributaria.

  1. L’obbligo di corresponsione dell’assegno  cessa  se

il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove

nozze.

  1. Il  coniuge,  al  quale  non  spetti  l’assistenza

sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto  nei

confronti  dell’ente  mutualistico  da  cui  sia  assistito

l’altro coniuge. Il diritto si estingue  se  egli  passa  a

nuove nozze.».

«Art.  8.  –  1.  Il   Tribunale   che   pronuncia   lo

scioglimento o  la  cessazione  degli  effetti  civili  del

matrimonio puo’ imporre all’obbligato  di  prestare  idonea

garanzia reale o personale se esiste il pericolo  che  egli

possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi di cui  agli

articoli 5 e 6.

  1. La  sentenza  costituisce  titolo  per  l’iscrizione

dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 del  codice

civile.

  1. Il coniuge cui spetta  la  corresponsione  periodica

dell’assegno,  dopo  la  costituzione  in  mora   a   mezzo

raccomandata  con  avviso  di   ricevimento   del   coniuge

obbligato e inadempiente per un periodo  di  almeno  trenta

giorni,  puo’  notificare  il  provvedimento  in   cui   e’

stabilita  la  misura  dell’assegno  ai  terzi   tenuti   a

corrispondere periodicamente somme  di  denaro  al  coniuge

obbligato con l’invito a versargli  direttamente  le  somme

dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.

  1. Ove  il  terzo  cui   sia   stato   notificato   il

provvedimento non adempia, il coniuge creditore  ha  azione

diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle

somme dovutegli quale  assegno  di  mantenimento  ai  sensi

degli articoli 5 e 6.

  1. Qualora  il  credito  del  coniuge  obbligato   nei

confronti dei suddetti terzi sia stato  gia’  pignorato  al

momento  della  notificazione,  all’assegnazione   e   alla

ripartizione delle somme  fra  il  coniuge  cui  spetta  la

corresponsione   periodica   dell’assegno,   il   creditore

procedente  e  i  creditori  intervenuti   nell’esecuzione,

provvede il giudice dell’esecuzione.

  1. Lo Stato e gli altri enti indicati nell’art.  1  del

testo  unico  delle  leggi  concernenti  il  sequestro,  il

pignoramento  e  la  cessione  degli  stipendi,  salari   e

pensioni dei dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,

approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  5

gennaio 1950, n. 180, nonche’  gli  altri  enti  datori  di

lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui  e’

stabilita  la  misura  dell’assegno  e  l’invito  a  pagare

direttamente  al  coniuge  cui  spetta  la   corresponsione

periodica, non possono  versare  a  quest’ultimo  oltre  la

meta’ delle somme dovute al coniuge obbligato,  comprensive

anche degli assegni e degli emolumenti accessori.

  1. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le

ragioni  del  creditore  in  ordine  all’adempimento  degli

obblighi  di  cui  agli  articoli  5  e  6,  su   richiesta

dell’avente diritto, il giudice puo’ disporre il  sequestro

dei beni del coniuge obbligato a  somministrare  l’assegno.

Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione

dell’assegno di cui al precedente  comma  sono  soggette  a

sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della  meta’

per il soddisfacimento dell’assegno periodico di  cui  agli

articoli 5 e 6.».

«Art. 9. – 1. Qualora sopravvengono giustificati motivi

dopo  la  sentenza  che  pronuncia  lo  scioglimento  o  la

cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio,   il

Tribunale, in camera di consiglio e,  per  i  provvedimenti

relativi ai  figli,  con  la  partecipazione  del  pubblico

ministero, puo’, su istanza di parte, disporre la revisione

delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di

quelle relative alla misura e alle modalita’ dei contributi

da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.

  1. In caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di  un

coniuge superstite avente i requisiti per  la  pensione  di

reversibilita’, il  coniuge  rispetto  al  quale  e’  stata

pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione  degli

effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato  a

nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno  ai  sensi

dell’art. 5, alla pensione di reversibilita’, sempre che il

rapporto da cui trae origine il  trattamento  pensionistico

sia anteriore alla sentenza.

  1. Qualora  esista  un  coniuge  superstite  avente  i

requisiti per la  pensione  di  reversibilita’,  una  quota

della pensione e degli altri assegni a questi spettanti  e’

attribuita dal Tribunale, tenendo conto  della  durata  del

rapporto, al coniuge rispetto al quale e’ stata pronunciata

la sentenza di scioglimento o di cessazione  degli  effetti

civili del matrimonio e che sia  titolare  dell’assegno  di

cui all’art. 5. Se  in  tale  condizione  si  trovano  piu’

persone, il Tribunale provvede a  ripartire  fra  tutti  la

pensione e gli altri assegni, nonche’  a  ripartire  tra  i

restanti le quote  attribuite  a  chi  sia  successivamente

morto o passato a nuove nozze.

  1. Restano   fermi,   nei   limiti   stabiliti   dalla

legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori

o collaterali in merito al trattamento di reversibilita’.

  1. Alle domande  giudiziali  dirette  al  conseguimento

della pensione di reversibilita’ o di parte  di  essa  deve

essere allegato un atto notorio, ai  sensi  della  legge  4

gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti  gli  aventi

diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la  domanda

non pregiudica la tutela, nei  confronti  dei  beneficiari,

degli   aventi   diritto   pretermessi,   salva    comunque

l’applicabilita’ delle sanzioni penali per le dichiarazioni

mendaci.».

«Art.  9-bis.  –  1.  A  colui  al   quale   e’   stato

riconosciuto il diritto alla  corresponsione  periodica  di

somme di denaro a norma dell’art. 5, qualora versi in stato

di bisogno, il Tribunale, dopo il  decesso  dell’obbligato,

puo’ attribuire un assegno periodico a carico dell’eredita’

tenendo conto dell’importo di quelle somme,  della  entita’

del bisogno,  dell’eventuale  pensione  di  reversibilita’,

delle sostanze ereditarie,  del  numero  e  della  qualita’

degli eredi e delle loro condizioni  economiche.  L’assegno

non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti  dall’art.

5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.

  1. Su   accordo   delle   parti   la   corresponsione

dell’assegno puo’ avvenire in unica soluzione.  Il  diritto

all’assegno si estingue se il beneficiario  passa  a  nuove

nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga

lo  stato  di  bisogno  l’assegno  puo’  essere  nuovamente

attribuito.».

«Art.  10.  –  1.  La   sentenza   che   pronuncia   lo

scioglimento o  la  cessazione  degli  effetti  civili  del

matrimonio, quando sia passata in  giudicato,  deve  essere

trasmessa in copia autentica, a cura  del  cancelliere  del

tribunale o della  Corte  che  l’ha  emessa,  all’ufficiale

dello stato civile del  comune  in  cui  il  matrimonio  fu

trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di

cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

  1. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili

del  matrimonio,  pronunciati  nei   casi   rispettivamente

previsti dagli articoli 1 e 2 della presente  legge,  hanno

efficacia,  a  tutti  gli  effetti   civili,   dal   giorno

dell’annotazione della sentenza.».

«Art. 12-bis. – 1. Il coniuge  nei  cui  confronti  sia

stata pronunciata sentenza di scioglimento o di  cessazione

degli effetti civili del  matrimonio  ha  diritto,  se  non

passato a nuove nozze e in quanto sia titolare  di  assegno

ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennita’ di

fine rapporto percepita dall’altro coniuge  all’atto  della

cessazione del rapporto di  lavoro  anche  se  l’indennita’

viene a maturare dopo la sentenza.

  1. Tale percentuale  e’  pari  al  quaranta  per  cento

dell’indennita’ totale  riferibile  agli  anni  in  cui  il

rapporto di lavoro e’ coinciso con il matrimonio.».

«Art. 12-ter. – 1. In  caso  di  genitori  rispetto  ai

quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento  o  di

cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione

di reversibilita’ spettante ad essi  per  la  morte  di  un

figlio  deceduto  per  fatti  di  servizio  e’   attribuita

automaticamente  dall’ente  erogante  in  parti  eguali   a

ciascun genitore.

  1. Alla morte di uno dei genitori, la  quota  parte  di

pensione si consolida automaticamente in favore dell’altro.

  1. Analogamente si provvede, in presenza della predetta

sentenza, per la pensione di  reversibilita’  spettante  al

genitore del dante causa secondo  le  disposizioni  di  cui

agli articoli 83 e 87  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.».

«Art. 12-quater. – 1. Per le cause relative ai  diritti

di obbligazione di cui alla presente  legge  e’  competente

anche il giudice del luogo  in  cui  deve  essere  eseguita

l’obbligazione dedotta in giudizio.».

«Art. 12-quinquies. – 1.  Allo  straniero,  coniuge  di

cittadina  italiana,  la  legge  nazionale  del  quale  non

disciplina lo scioglimento o la  cessazione  degli  effetti

civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di  cui

alla presente legge.».

«Art.  12-sexies.  –  1.  Al  coniuge  che  si  sottrae

all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto  a  norma

degli articoli 5 e 6 della presente legge si  applicano  le

pene previste dall’art. 570 del codice penale.

La presente legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,

sara’ inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi  e  dei

decreti della  Repubblica  italiana.  E’  fatto  obbligo  a

chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come

legge dello Stato.».

– Si riporta  il  testo  degli  articoli  6  e  12  del

decreto-legge 12 settembre 2014, n.  132,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (Misure

urgenti di degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi

per la definizione dell’arretrato in  materia  di  processo

civile):

«Art. 6 (Convenzione di negoziazione assistita da uno o

piu’ avvocati per le soluzioni consensuali  di  separazione

personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   o   di

scioglimento del matrimonio, di modifica  delle  condizioni

di separazione o di  divorzio).  –  1.  La  convenzione  di

negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte puo’

essere conclusa tra coniugi  al  fine  di  raggiungere  una

soluzione  consensuale   di   separazione   personale,   di

cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio,   di

scioglimento del matrimonio nei casi  di  cui  all’art.  3,

primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre

1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle

condizioni di separazione o di divorzio.

  1. In mancanza di figli minori,  di  figli  maggiorenni

incapaci o portatori di handicap grave ai  sensi  dell’art.

3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  ovvero

economicamente non autosufficienti, l’accordo  raggiunto  a

seguito  di  convenzione  di  negoziazione   assistita   e’

trasmesso  al  procuratore  della  Repubblica   presso   il

tribunale  competente  il   quale,   quando   non   ravvisa

irregolarita’, comunica agli avvocati il nullaosta per  gli

adempimenti ai sensi del comma  3.  In  presenza  di  figli

minori,  di  figli  maggiorenni  incapaci  o  portatori  di

handicap grave ovvero economicamente  non  autosufficienti,

l’accordo   raggiunto   a   seguito   di   convenzione   di

negoziazione  assistita  deve  essere  trasmesso  entro  il

termine di dieci giorni  al  procuratore  della  Repubblica

presso il tribunale competente, il  quale,  quando  ritiene

che  l’accordo  risponde  all’interesse   dei   figli,   lo

autorizza.  Quando  ritiene  che  l’accordo  non   risponde

all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo

trasmette,  entro  cinque   giorni,   al   presidente   del

tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni,  la

comparizione  delle  parti  e   provvede   senza   ritardo.

All’accordo autorizzato si applica il comma 3.

  1. L’accordo  raggiunto  a  seguito  della  convenzione

produce  gli  effetti  e  tiene  luogo  dei   provvedimenti

giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma  1,  i

procedimenti di separazione personale, di cessazione  degli

effetti  civili  del  matrimonio,   di   scioglimento   del

matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione  o

di divorzio. Nell’accordo si  da’  atto  che  gli  avvocati

hanno tentato di conciliare le parti e le  hanno  informate

della possibilita’ di esperire la  mediazione  familiare  e

che gli avvocati hanno informato le  parti  dell’importanza

per il minore di trascorrere tempi  adeguati  con  ciascuno

dei  genitori.  L’avvocato  della  parte  e’  obbligato   a

trasmettere,   entro   il   termine   di   dieci    giorni,

all’ufficiale dello stato  civile  del  Comune  in  cui  il

matrimonio fu iscritto  o  trascritto,  copia,  autenticata

dallo stesso, dell’accordo munito delle  certificazioni  di

cui all’art. 5.

  1. All’avvocato che viola l’obbligo di cui al comma  3,

terzo periodo,  e’  applicata  la  sanzione  amministrativa

pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000.  Alla  irrogazione

della sanzione di cui al periodo che precede e’  competente

il Comune in cui  devono  essere  eseguite  le  annotazioni

previste dall’art. 69  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

  1. Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   3

novembre  2000,  n.  396,  sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

  1. a) all’art. 49,  comma  1,  dopo  la  lettera  g)  e’

inserita la seguente:

«g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di  convenzione

di negoziazione assistita da uno  o  piu’  avvocati  ovvero

autorizzati, conclusi tra coniugi al  fine  di  raggiungere

una  soluzione  consensuale  di  cessazione  degli  effetti

civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio»;

  1. b) all’art. 63,  comma  2,  dopo  la  lettera  h)  e’

aggiunta la seguente:

«h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di  convenzione

di negoziazione assistita da uno o piu’  avvocati  conclusi

tra  coniugi  al  fine   di   raggiungere   una   soluzione

consensuale di separazione personale, di  cessazione  degli

effetti  civili  del  matrimonio,   di   scioglimento   del

matrimonio,  nonche’  di  modifica  delle   condizioni   di

separazione o di divorzio»;

  1. c) all’art. 69,  comma  1,  dopo  la  lettera  d)  e’

inserita la seguente:

«d-bis)  degli   accordi   raggiunti   a   seguito   di

convenzione  di  negoziazione  assistita  da  uno  o   piu’

avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi  al  fine

di raggiungere una  soluzione  consensuale  di  separazione

personale,  di  cessazione   degli   effetti   civili   del

matrimonio, di scioglimento del matrimonio;»».

«Art. 12 (Separazione consensuale, richiesta  congiunta

di scioglimento o di cessazione degli  effetti  civili  del

matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o  di

divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile). – 1.  I

coniugi  possono  concludere,  innanzi  al  sindaco,  quale

ufficiale dello  stato  civile  a  norma  dell’art.  1  del

decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.

396, del comune di residenza di uno di loro  o  del  comune

presso cui e’ iscritto o trascritto l’atto  di  matrimonio,

con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo  di

separazione personale ovvero, nei casi di cui  all’art.  3,

primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre

1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti

civili del matrimonio, nonche’ di modifica delle condizioni

di separazione o di divorzio.

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si

applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni

incapaci o portatori di handicap grave ai  sensi  dell’art.

3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  ovvero

economicamente non autosufficienti.

  1. L’ufficiale dello stato civile  riceve  da  ciascuna

delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa  di

un avvocato, la dichiarazione che esse  vogliono  separarsi

ovvero far cessare gli  effetti  civili  del  matrimonio  o

ottenerne lo scioglimento secondo condizioni  tra  di  esse

concordate. Allo stesso modo si  procede  per  la  modifica

delle condizioni di separazione o  di  divorzio.  L’accordo

non puo’ contenere  patti  di  trasferimento  patrimoniale.

L’atto contenente l’accordo  e’  compilato  e  sottoscritto

immediatamente dopo il ricevimento delle  dichiarazioni  di

cui  al  presente  comma.   L’accordo   tiene   luogo   dei

provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi  di  cui

al comma 1, i procedimenti  di  separazione  personale,  di

cessazione  degli  effetti  civili   del   matrimonio,   di

scioglimento del matrimonio e di modifica delle  condizioni

di separazione o di divorzio. Nei soli casi di  separazione

personale, ovvero di cessazione degli  effetti  civili  del

matrimonio  o  di  scioglimento  del   matrimonio   secondo

condizioni  concordate,  l’ufficiale  dello  stato  civile,

quando riceve le dichiarazioni dei  coniugi,  li  invita  a

comparire di fronte a se’ non prima di trenta giorni  dalla

ricezione per la conferma dell’accordo anche ai fini  degli

adempimenti di cui al  comma  5.  La  mancata  comparizione

equivale a mancata conferma dell’accordo.

  1. All’art. 3, al secondo capoverso  della  lettera  b)

del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre  1970,

  1. 898, dopo le parole “trasformato  in  consensuale”  sono

aggiunte le seguenti:  “,  ovvero  dalla  data  certificata

nell’accordo  di  separazione  raggiunto   a   seguito   di

convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero

dalla data dell’atto contenente  l’accordo  di  separazione

concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.”.

  1. Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   3

novembre  2000,  n.  396   sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

  1. a) all’art. 49, comma 1, dopo  la  lettera  g-bis),  e’

aggiunta  la  seguente  lettera:  “g-ter)  gli  accordi  di

scioglimento o  di  cessazione  degli  effetti  civili  del

matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile”;

  1. b) all’art.  63,  comma  1,  dopo  la  lettera  g),  e’

aggiunta  la  seguente  lettera:  “g-ter)  gli  accordi  di

separazione personale,  di  scioglimento  o  di  cessazione

degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale

dello stato civile, nonche’ di modifica delle condizioni di

separazione o di divorzio”;

  1. c) all’art. 69, comma 1, dopo  la  lettera  d-bis),  e’

aggiunta la seguente  lettera:  “d-ter)  degli  accordi  di

separazione personale,  di  scioglimento  o  di  cessazione

degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale

dello stato civile”.

  1. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno  1962,
  2. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali  inserire  il

seguente punto: “11-bis) Il diritto  fisso  da  esigere  da

parte dei comuni all’atto della conclusione dell’accordo di

separazione  personale,  ovvero  di   scioglimento   o   di

cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche’  di

modifica delle condizioni di  separazione  o  di  divorzio,

ricevuto dall’ufficiale di stato civile del comune non puo’

essere stabilito in misura superiore all’imposta  fissa  di

bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall’art.

4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.”.

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a

decorrere dal trentesimo giorno successivo  all’entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Comma 32:

– Si riporta il testo dell’art. 86 del  Codice  civile,

come modificato dalla presente legge:

«Art. 86 (Liberta’ di  stato).  –  Non  puo’  contrarre

matrimonio chi e’ vincolato da un matrimonio o da un’unione

civile tra persone dello stesso sesso precedente.».

Comma 33:

– Si riporta il testo dell’art. 124 del Codice  civile,

come modificato dalla presente legge:

«Art. 124 (Vincolo  di  precedente  matrimonio).  –  Il

coniuge puo’ in qualunque tempo impugnare il  matrimonio  o

l’unione civile tra persone dello stesso  sesso  dell’altro

coniuge; se si oppone la  nullita’  del  primo  matrimonio,

tale questione deve essere preventivamente giudicata.».

Comma 37:

– Si riporta il testo degli articoli 4 e 13,  comma  1,

lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica  30

maggio 1989, n. 223  (Approvazione  del  nuovo  regolamento

anagrafico della popolazione residente):

«Art.  4  (Famiglia  anagrafica).  –  1.  Agli  effetti

anagrafici per famiglia si intende un  insieme  di  persone

legate da  vincoli  di  matrimonio,  parentela,  affinita’,

adozione, tutela o  da  vincoli  affettivi,  coabitanti  ed

aventi dimora abituale nello stesso comune.

  1. Una famiglia anagrafica puo’  essere  costituita  da

una sola persona.».

«Art.  13  (Dichiarazioni   anagrafiche).   –   1.   Le

dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai  responsabili  di

cui  all’art.  6  del  presente  regolamento  concernono  i

seguenti fatti:

  1. a) (Omissis);
  2. b)  costituzione  di  nuova   famiglia   o   di   nuova

convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione

della famiglia o della convivenza;

(Omissis).».

Comma 42:

– Si riporta il testo dell’art. 337-sexies  del  Codice

civile:

«Art. 337-sexies (Assegnazione della casa  familiare  e

prescrizioni in tema di residenza). –  Il  godimento  della

casa familiare e’ attribuito tenendo prioritariamente conto

dell’interesse  dei  figli.  Dell’assegnazione  il  giudice

tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra  i

genitori, considerato l’eventuale titolo di proprieta’.  Il

diritto al godimento della casa familiare  viene  meno  nel

caso che  l’assegnatario  non  abiti  o  cessi  di  abitare

stabilmente nella casa familiare o conviva  more  uxorio  o

contragga   nuovo   matrimonio.   Il    provvedimento    di

assegnazione  e  quello  di  revoca  sono  trascrivibili  e

opponibili a terzi ai sensi dell’art. 2643.

In presenza di figli minori, ciascuno dei  genitori  e’

obbligato  a  comunicare  all’altro,   entro   il   termine

perentorio di  trenta  giorni,  l’avvenuto  cambiamento  di

residenza o di domicilio. La mancata comunicazione  obbliga

al risarcimento  del  danno  eventualmente  verificatosi  a

carico del coniuge  o  dei  figli  per  la  difficolta’  di

reperire il soggetto.».

Comma 47:

– Si riporta il  testo  dell’art.  712  del  Codice  di

procedura civile, come modificato dalla presente legge:

«Art. 712 (Forma  della  domanda).  –  La  domanda  per

interdizione  o  inabilitazione  si  propone  con   ricorso

diretto  al  tribunale  del  luogo  dove  la  persona   nei

confronti della quale e’ proposta ha residenza o domicilio.

Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la

domanda e’ fondata e debbono essere indicati il nome  e  il

cognome e la residenza del  coniuge  o  del  convivente  di

fatto, dei parenti entro  il  quarto  grado,  degli  affini

entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore

dell’interdicendo o dell’inabilitando.».

Comma 48:

– Si riporta il testo dell’art. 404 del Codice civile:

«Art. 404 (Amministrazione di sostegno). –  La  persona

che,  per  effetto  di  una  infermita’   ovvero   di   una

menomazione   fisica   o   psichica,   si    trova    nella

impossibilita’, anche parziale o temporanea, di  provvedere

ai  propri  interessi,  puo’   essere   assistita   da   un

amministratore di sostegno, nominato dal  giudice  tutelare

del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.».

Comma 52:

– Si riporta il testo degli articoli 5 e 7  del  citato

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,  n.

223:

«Art. 5 (Convivenza  anagrafica).  –  1.  Agli  effetti

anagrafici per convivenza s’intende un insieme  di  persone

normalmente coabitanti per motivi religiosi,  di  cura,  di

assistenza, militari,  di  pena  e  simili,  aventi  dimora

abituale nello stesso comune.

  1. Le persone addette alla convivenza  per  ragioni  di

impiego o di lavoro, se  vi  convivono  abitualmente,  sono

considerate   membri   della   convivenza,   purche’    non

costituiscano famiglie a se stanti.

  1. Le persone ospitate anche abitualmente in  alberghi,

locande, pensioni e  simili  non  costituiscono  convivenza

anagrafica.».

«Art.  7  (Iscrizioni  anagrafiche).-  1.  L’iscrizione

nell’anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

  1. a) per nascita,  presso  il  comune  di  residenza  dei

genitori o  presso  il  comune  di  residenza  della  madre

qualora i genitori risultino residenti in  comuni  diversi,

ovvero, quando siano ignoti i genitori, nel comune  ove  e’

residente la persona o la convivenza cui il nato  e’  stato

affidato;

  1. b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
  2. c)   per   trasferimento   di   residenza   dall’estero

dichiarato dall’interessato non iscritto, oppure  accertato

secondo quanto e’  disposto  dall’art.  15,  comma  1,  del

presente regolamento, anche tenuto conto delle  particolari

disposizioni relative alle persone senza  fissa  dimora  di

cui all’art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre  1954,

  1. 1228, nonche’ per mancanza di precedente iscrizione.
  2. Per le persone gia’ cancellate per irreperibilita’ e

successivamente  ricomparse  devesi   procedere   a   nuova

iscrizione anagrafica.

  1. Gli stranieri iscritti in anagrafe  hanno  l’obbligo

di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione  di

dimora abituale nel comune  di  residenza,  entro  sessanta

giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal

permesso medesimo e, comunque, non decadono dall’iscrizione

nella fase di rinnovo del permesso di  soggiorno.  Per  gli

stranieri muniti di carta di soggiorno,  il  rinnovo  della

dichiarazione  di  dimora  abituale  e’  effettuato   entro

sessanta giorni  dal  rinnovo  della  carta  di  soggiorno.

L’ufficiale di anagrafe aggiornera’  la  scheda  anagrafica

dello straniero, dandone comunicazione al questore.

  1. Il registro di cui all’art. 2, comma  quinto,  della

legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e’  tenuto  dal  Ministero

dell’interno presso la prefettura di Roma.  Il  funzionario

incaricato della tenuta di tale registro ha i  poteri  e  i

doveri dell’ufficiale di anagrafe.».

Comma 55:

– Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice

in materia di protezione dei dati personali), e’ pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Comma 57:

– Si riporta il testo dell’art. 88 del Codice civile:

«Art. 88 (Delitto). – Non possono contrarre  matrimonio

tra loro le persone delle quali l’una e’  stata  condannata

per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.

Se ebbe luogo soltanto  rinvio  a  giudizio  ovvero  fu

ordinata  la  cattura,  si  sospende  la  celebrazione  del

matrimonio fino a quando non  e’  pronunziata  sentenza  di

proscioglimento.».

Comma 64:

– La legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del  sistema

italiano di diritto internazionale privato), e’  pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1995, n. 128, S.O.

Comma 65:

– Si riporta il testo degli articoli 433 e  438,  comma

2, del Codice civile:

«Art.  433  (Persone  obbligate).  –   All’obbligo   di

prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:

1) il coniuge;

2) i figli, anche adottivi,  e,  in  loro  mancanza,  i

discendenti prossimi;

3) i genitori  e,  in  loro  mancanza,  gli  ascendenti

prossimi; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o  unilaterali,  con

precedenza dei germani sugli unilaterali.».

«Art. 438 (Misura degli alimenti). – 1. (Omissis).

Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno

di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve

somministrarli. Non devono  tuttavia  superare  quanto  sia

necessario  per  la  vita  dell’alimentando,  avuto   pero’

riguardo alla sua posizione sociale.

  1. (Omissis).».

Comma 66:

– Si riporta  il  testo  dell’art.  10,  comma  5,  del

decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307

(Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza

pubblica):

«Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione

di illeciti edilizi). – Commi da 1. a 4. (Omissis).

  1. Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli

obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi

volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato

di previsione del Ministero dell’economia e  delle  finanze

e’ istituito un apposito “Fondo per interventi  strutturali

di politica economica”, alla cui costituzione concorrono le

maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per

l’anno 2005, derivanti dal comma 1.».

Comma 67:

– Si riporta il testo dell’art.  17,  comma  12,  della

citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:

«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi).  –  Commi

da 1. a 11. (Omissis).

  1. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1  deve

essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure

di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con

esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si

verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti

rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della

copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito

monitoraggio, il Ministro  dell’economia  e  delle  finanze

adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate

nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con

apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno

determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione

dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione

degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

Commi 13. e 14. (Omissis).».

– Si riporta il testo  dell’art.  21,  comma  5,  della

citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:

«Art. 21 (Bilancio di previsione). – Commi da 1.  a  4.

(Omissis).

  1. Nell’ambito  di  ciascun  programma  le  spese   si

ripartiscono in:

  1. a) spese non rimodulabili;
  2. b) spese rimodulabili.

Commi da 6. a 18. (Omissis).».