Cass. 7776/2016. Ipoteca e assegnazione casa coniugale.
L’art. 155 quater cod. civ., laddove prevede che «il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibill e opponibili a terzi ai sensi dell’art. 2643» va interpretato nel senso che questi provvedimenti non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull’immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione e che perciò può far vendere coattivamente l’immobile come libero.
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