Cass. 12962/2016. Art. 44 comma 1 lett. d L. 184/1983. Stepchild adoption.

Nel procedimento di adozione in casi particolari, di cui all’art. 44, comma 1, lett. d) l. 4 maggio 1983, n. 184 non è configurabile un conflitto di interessi in re ipsa anche solo potenziale, tra il minore adottando ed il genitore legale rappresentante, che imponga la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., dovendo, anzi, individuarsi nella necessità dell’assenso del genitore dell’adottando, una chiara indicazione contraria all’ipotizzabilità astratta di tale conflitto, che, invece, va accertato in concreto da parte del giudice di merito.

L’art. 44, comma 1, lett. d) l. n. 184/1983integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l’adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottato, con l’unica previsione della condicio legisdella «constatata impossibilità di affidamento preadottivo», che va intesa, in coerenza con lo stato di evoluzione del sistema della tutela dei minori e dei rapporti di filiazione biologica ed adottiva, come impossibilità “di diritto” di procedere all’affidamento preadottivo e non di  impossibilità “di fatto”, derivante da una situazione di abbandono del minore in senso tecnico – giuridico.