Trib. Milano 02.03.16. Scuola pubblica o privata.
In materia di separazione giudiziale dei coniugi, se quando la famiglia era unita, i figli frequentavano scuole private di pregio e ottimo livello, allorché la famiglia è separata, questa possibilità può anche certamente venir meno per l’impoverimento dei genitori, causato dal loro separarsi; è cioè ben essendo possibile che, a causa della separazione e del conseguente impoverimento della famiglia, i figli lascino la scuola privata per frequentare quella pubblica.
In ogni caso, là dove non esista, o non persista, un’intesa tra i genitori a favore di qualsivoglia istituto scolastico privato e non emergano evidenti controindicazioni all’interesse del minore (in particolare riconducibili a sue insite difficoltà di apprendimento, a particolari fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei, a esigenze di coltivare studi in sintonia con la dotazione culturale o l’estrazione nazionale dei genitori ecc.), la decisione dell’Ufficio giudiziario – in sé sostitutiva di quella della coppia genitoriale – non può che essere a favore dell’istruzione pubblica, secondo i canoni dall’ordinamento riconosciuti come idonei allo sviluppo culturale di qualsiasi soggetto minore residente sul territorio.
Infatti, la scelta del giudicante nel senso della scuola pubblica è una scelta “neutra” che non rischia di orientare il minore verso determinate scelte educative o di orientamento culturale in generale (e ciò, invece, potrebbe avvenire nella designazione di una scuola privata).
E’ comunque l’occasione per rimarcare come non si possa affatto dire che la scuola privata risponda “al preminente interesse del minore” poiché vorrebbe dire che le istituzioni di carattere privato sono migliori di quelle pubbliche.
Comments are closed.