Spese universitarie : prevedibili e quantificabili in anticipo
L’ordinanza 12 novembre 2021, n. 34100 della Corte di Cassazione conferma l’indirizzo già delineato dalla sentenza 379/2021, in virtù della quale le spese relative alle tasse universitarie dei figli difetterebbero delle caratteristiche dell’imprevedibilità e dell’imponderabilità, poiché per uno studente che frequenta l’università dette voci di spesa non possono essere considerate eccezionali e, pertanto, devono essere ricomprese nel contributo al di lui mantenimento.
La Corte elabora una suddivisione distinguendo:
da un canto:-esborsi volti a soddisfare i bisogni ordinari dei figli, certi e prevedibili anche a distanza di tempo, proprio come le spese universitarie, come tali integrative dell’assegno di mantenimento, spese, quindi che trovano fondamento nel titolo giudiziale e, pertanto, per la loro rifusione, in caso di inadempimento da parte del genitore obbligato, richiedono la semplice allegazione ad atto di precetto che si fonda sul predetto titolo;
b)spese straordinarie in senso stretto, ovvero caratterizzate dall’essere imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, esulanti l’ordinarietà del contributo al mantenimento, per la cui refusione, ove non erogate spontaneamente dal genitore tenuto, non è sufficiente il titolo giudiziale che riconosce l’assegno di mantenimento, dovendosi azione apposita domanda monitoria attraverso il deposito di ricorso per decreto ingiuntivo.
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