Approvata la Legge Cirinnà
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
- La presente legge istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della
Costituzione e reca la disciplina delle
convivenze di fatto.
- Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono
un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di
stato civile ed alla presenza di due testimoni.
- L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli
atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio
dello stato civile.
- Sono cause impeditive per la costituzione dell’unione civile tra
persone dello stesso sesso:
- a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale
o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
- b) l’interdizione di una delle parti per infermita’ di mente; se
l’istanza d’interdizione e’ soltanto promossa, il pubblico ministero
puo’ chiedere che si sospenda la costituzione dell’unione civile; in
tal caso il procedimento non puo’ aver luogo finche’ la sentenza che
ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
- c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87,
primo comma, del codice civile; non possono altresi’ contrarre unione
civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e
la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo
87;
- d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o
tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con
l’altra parte; se e’ stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero
sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura
cautelare la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso
sesso e’ sospesa sino a quando non e’ pronunziata sentenza di
proscioglimento.
- La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4
comporta la nullita’ dell’unione civile tra persone dello stesso
sesso. All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano
gli articoli 65 e 68, nonche’ le disposizioni di cui agli articoli
119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.
- L’unione civile costituita in violazione di una delle cause
impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione dell’articolo 68
del codice civile, puo’ essere impugnata da ciascuna delle parti
dell’unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero
e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e
attuale. L’unione civile costituita da una parte durante l’assenza
dell’altra non puo’ essere impugnata finche’ dura l’assenza.
- L’unione civile puo’ essere impugnata dalla parte il cui
consenso e’ stato estorto con violenza o determinato da timore di
eccezionale gravita’ determinato da cause esterne alla parte stessa.
Puo’ essere altresi’ impugnata dalla parte il cui consenso e’ stato
dato per effetto di errore sull’identita’ della persona o di errore
essenziale su qualita’ personali dell’altra parte. L’azione non puo’
essere proposta se vi e’ stata coabitazione per un anno dopo che e’
cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero
sia stato scoperto l’errore. L’errore sulle qualita’ personali e’
essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altra parte,
si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le
avesse esattamente conosciute e purche’ l’errore riguardi:
- a) l’esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire
lo svolgimento della vita comune;
- b) le circostanze di cui all’articolo 122, terzo comma, numeri 2),
3) e 4), del codice civile.
- La parte puo’ in qualunque tempo impugnare il matrimonio o
l’unione civile dell’altra parte. Se si oppone la nullita’ della
prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente
giudicata.
- L’unione civile tra persone dello stesso sesso e’ certificata
dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che
deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro
regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici
e alla residenza dei testimoni.
- Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti
possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra
persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro
cognomi. La parte puo’ anteporre o posporre al cognome comune il
proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di
stato civile.
- Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso
sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi
doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza
morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono
tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria
capacita’ di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai
bisogni comuni.
- Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e
fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere
di attuare l’indirizzo concordato.
- Il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello
stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, e’
costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica,
simulazione e capacita’ per la stipula delle convenzioni patrimoniali
si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le
parti non possono derogare ne’ ai diritti ne’ ai doveri previsti
dalla legge per effetto dell’unione civile. Si applicano le
disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del
titolo VI del libro primo del codice civile.
- Quando la condotta della parte dell’unione civile e’ causa di
grave pregiudizio all’integrita’ fisica o morale ovvero alla liberta’
dell’altra parte, il giudice, su istanza di parte, puo’ adottare con
decreto uno o piu’ dei provvedimenti di cui all’articolo 342-ter del
codice civile.
- Nella scelta dell’amministratore di sostegno il giudice
tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell’unione civile tra
persone dello stesso sesso. L’interdizione o l’inabilitazione possono
essere promosse anche dalla parte dell’unione civile, la quale puo’
presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.
- La violenza e’ causa di annullamento del contratto anche quando
il male minacciato riguarda la persona o i beni dell’altra parte
dell’unione civile costituita dal contraente o da un discendente o
ascendente di lui.
- In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennita’
indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono
corrispondersi anche alla parte dell’unione civile.
- La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell’unione civile.
- All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano
le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice
civile, nonche’ gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo
comma, numero 4), e 2659 del codice civile.
- Al solo fine di assicurare l’effettivita’ della tutela dei
diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione
civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si
riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole
«coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle
leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche’
negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano
anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello
stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si
applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente
nella presente legge, nonche’ alle disposizioni di cui alla legge 4
maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in
materia di adozione dalle norme vigenti.
- Alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso si
applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del
titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV
del libro secondo del codice civile.
- La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle
parti dell’unione civile ne determina lo scioglimento.
- L’unione civile si scioglie altresi’ nei casi previsti
dall’articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e),
della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
- L’unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno
manifestato anche disgiuntamente la volonta’ di scioglimento dinanzi
all’ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di
scioglimento dell’unione civile e’ proposta decorsi tre mesi dalla
data della manifestazione di volonta’ di scioglimento dell’unione.
- Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo
comma, e dal quinto all’undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis,
12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre
1970, n. 898, nonche’ le disposizioni di cui al Titolo II del libro
quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
- La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso
determina lo scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso
sesso.
- Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano
manifestato la volonta’ di non sciogliere il matrimonio o di non
cessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
- Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il
Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi in
materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle
disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
- b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto
internazionale privato, prevedendo l’applicazione della disciplina
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle
leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che
abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro
istituto analogo;
- c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario
coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute
nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei
decreti.
- I decreti legislativi di cui al comma 28 sono adottati su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
- Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 28, a
seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, e’ trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche’ su di
esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso
tale termine il decreto puo’ essere comunque adottato, anche in
mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine previsto dal comma 28, quest’ultimo termine e’ prorogato di
tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri
definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
- Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun
decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il Governo puo’
adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma
28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30.
- All’articolo 86 del codice civile, dopo le parole: «da un
matrimonio» sono inserite le seguenti: «o da un’unione civile tra
persone dello stesso sesso».
- All’articolo 124 del codice civile, dopo le parole: «impugnare
il matrimonio» sono inserite le seguenti: «o l’unione civile tra
persone dello stesso sesso».
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’interno, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri
nell’archivio dello stato civile nelle more dell’entrata in vigore
dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).
- Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano efficacia
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si
intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite
stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza
morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita’
o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
- Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma
36, per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento
alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b)
del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
- I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al
coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
- In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno
diritto reciproco di visita, di assistenza nonche’ di accesso alle
informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle
strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o
convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
- Ciascun convivente di fatto puo’ designare l’altro quale suo
rappresentante con poteri pieni o limitati:
- a) in caso di malattia che comporta incapacita’ di intendere e di
volere, per le decisioni in materia di salute;
- b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le
modalita’ di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
- La designazione di cui al comma 40 e’ effettuata in forma
scritta e autografa oppure, in caso di impossibilita’ di redigerla,
alla presenza di un testimone.
- Salvo quanto previsto dall’articolo 337-sexies del codice
civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune
residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare
ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla
convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque
anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del
convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad
abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a
tre anni.
- Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il
convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di
comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova
convivenza di fatto.
- Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto
di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto
ha facolta’ di succedergli nel contratto.
- Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare
costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per
l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o
causa di preferenza possono godere, a parita’ di condizioni, i
conviventi di fatto.
- Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del
codice civile, dopo l’articolo 230-bis e’ aggiunto il seguente:
«Art. 230-ter (Diritti del convivente). – Al convivente di fatto
che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa
dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili
dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche’ agli
incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata
al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora
tra i conviventi esista un rapporto di societa’ o di lavoro
subordinato».
- All’articolo 712, secondo comma, del codice di procedura
civile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «o
del convivente di fatto».
- Il convivente di fatto puo’ essere nominato tutore, curatore o
amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata
interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero
ricorrano i presupposti di cui all’articolo 404 del codice civile.
- In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto
illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla
parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il
risarcimento del danno al coniuge superstite.
- I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti
patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione
di un contratto di convivenza.
- Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua
risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullita’, con
atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da
un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita’ alle norme
imperative e all’ordine pubblico.
- Ai fini dell’opponibilita’ ai terzi, il professionista che ha
ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la
sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i
successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza
dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli
5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
- Il contratto di cui al comma 50 reca l’indicazione
dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le
comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto puo’
contenere:
- a) l’indicazione della residenza;
- b) le modalita’ di contribuzione alle necessita’ della vita in
comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacita’ di
lavoro professionale o casalingo;
- c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla
sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice
civile.
- Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza puo’
essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con
le modalita’ di cui al comma 51.
- Il trattamento dei dati personali contenuti nelle
certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa
prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il
rispetto della dignita’ degli appartenenti al contratto di
convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni
anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a
carico delle parti del contratto di convivenza.
- Il contratto di convivenza non puo’ essere sottoposto a termine
o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o
condizioni, questi si hanno per non apposti.
- II contratto di convivenza e’ affetto da nullita’ insanabile
che puo’ essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se
concluso:
- a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di
un altro contratto di convivenza;
- b) in violazione del comma 36;
- c) da persona minore di eta’;
- d) da persona interdetta giudizialmente;
- e) in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del
codice civile.
- Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in
pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di
rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di
cui all’articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia
pronunciata sentenza di proscioglimento.
- Il contratto di convivenza si risolve per:
- a) accordo delle parti;
- b) recesso unilaterale;
- c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente
ed altra persona;
- d) morte di uno dei contraenti.
- La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle
parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di
cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma
del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei
beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione
medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del
codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per
gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque
discendenti dal contratto di convivenza.
- Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza
il professionista che riceve o che autentica l’atto e’ tenuto, oltre
che agli adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia
all’altro contraente all’indirizzo risultante dal contratto. Nel caso
in cui la casa familiare sia nella disponibilita’ esclusiva del
recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullita’, deve
contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al
convivente per lasciare l’abitazione.
- Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che
ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all’altro
contraente, nonche’ al professionista che ha ricevuto o autenticato
il contratto di convivenza, l’estratto di matrimonio o di unione
civile.
- Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraente
superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al
professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di
convivenza l’estratto dell’atto di morte affinche’ provveda ad
annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione
del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.
- Dopo l’articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e’
inserito il seguente:
«Art. 30-bis (Contratti di convivenza). – 1. Ai contratti di
convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai
contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in
cui la convivenza e’ prevalentemente localizzata.
- Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali
che regolano il caso di cittadinanza plurima».
- In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice
stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro
convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia
in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli
alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata
della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’articolo
438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione
dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 del codice
civile, l’obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma
e’ adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.
- Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 1 a 35 del
presente articolo, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro
per l’anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l’anno 2017, in 8 milioni
di euro per l’anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l’anno 2019, in
11,7 milioni di euro per l’anno 2020, in 13,7 milioni di euro per
l’anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l’anno 2022, in 17,9 milioni
di euro per l’anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l’anno 2024 e in
22,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede:
- a) quanto a 3,7 milioni di euro per l’anno 2016, a 1,3 milioni di
euro per l’anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l’anno 2019, a 5
milioni di euro per l’anno 2020, a 7 milioni di euro per l’anno 2021,
a 9,1 milioni di euro per l’anno 2022, a 11,2 milioni di euro per
l’anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l’anno 2024 e a 16 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017
e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla
base dei dati comunicati dall’INPS, provvede al monitoraggio degli
oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11
a 20 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro
dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui
al comma 66, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio
decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura
finanziaria del maggior onere risultante dall’attivita’ di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la
natura di spese rimodulabili, ai sensi dell’articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell’ambito dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
- Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 67.
- Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 20 maggio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all’art. 1:
Comma 1:
– Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della
Costituzione:
«Art. 2. – La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita’, e
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta’ politica, economica e sociale.».
«Art. 3. – Tutti i cittadini hanno pari dignita’
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta’ e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.».
Comma 4:
– Si riporta il testo dell’art. 87 del Codice civile:
«Art. 87 (Parentela, affinita’, adozione). – Non
possono contrarre matrimonio fra loro:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta;
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o
uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche
nel caso in cui l’affinita’ deriva da matrimonio dichiarato
nullo o sciolto o per il quale e’ stata pronunziata la
cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l’adottato e i figli dell’adottante;
9) l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante
e il coniuge dell’adottato.
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto
emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, puo’ autorizzare il matrimonio nei casi indicati
dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione.
L’autorizzazione puo’ essere accordata anche nel caso
indicato dal numero 4, quando l’affinita’ deriva da un
matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto e’ notificato agli interessati e al pubblico
ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e
sesto dell’art. 84.».
Comma 5:
– Si riporta il testo degli articoli 65, 68, 119, 120,
123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del Codice civile:
«Art. 65 (Nuovo matrimonio del coniuge). – Divenuta
eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il
coniuge puo’ contrarre nuovo matrimonio.».
«Art. 68 (Nullita’ del nuovo matrimonio). – Il
matrimonio contratto a norma dell’art. 65 e’ nullo, qualora
la persona della quale fu dichiarata la morte presunta
ritorni o ne sia accertata l’esistenza.
Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato
nullo.
La nullita’ non puo’ essere pronunziata nel caso in cui
e’ accertata la morte, anche se avvenuta in una data
posteriore a quella del matrimonio.».
«Art. 119 (Interdizione). – Il matrimonio di chi e’
stato interdetto per infermita’ di mente puo’ essere
impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti
coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del
matrimonio, vi era gia’ sentenza di interdizione passata in
giudicato, ovvero se l’interdizione e’ stata pronunziata
posteriormente ma l’infermita’ esisteva al tempo del
matrimonio. Puo’ essere impugnato, dopo revocata
l’interdizione, anche dalla persona che era interdetta.
L’azione non puo’ essere proposta se, dopo revocata
l’interdizione, vi e’ stata coabitazione per un anno.».
«Art. 120 (Incapacita’ di intendere o di volere). – Il
matrimonio puo’ essere impugnato da quello dei coniugi che,
quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace
di intendere o di volere, per qualunque causa, anche
transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
L’azione non puo’ essere proposta se vi e’ stata
coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha
recuperato la pienezza delle facolta’ mentali.».
«Art. 123 (Simulazione). – Il matrimonio puo’ essere
impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano
convenuto di non adempiere agli obblighi e di non
esercitare i diritti da esso discendenti.
L’azione non puo’ essere proposta decorso un anno dalla
celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i
contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente
alla celebrazione medesima.».
«Art. 125 (Azione del pubblico ministero). – L’azione
di nullita’ non puo’ essere promossa dal pubblico ministero
dopo la morte di uno dei coniugi.».
«Art. 126 (Separazione dei coniugi in pendenza del
giudizio). – Quando e’ proposta domanda di nullita’ del
matrimonio, il tribunale puo’, su istanza di uno dei
coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il
giudizio; puo’ ordinarla anche d’ufficio, se ambedue i
coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.».
«Art. 127 (Intrasmissibilita’ dell’azione). – L’azione
per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se
non quando il giudizio e’ gia’ pendente alla morte
dell’attore.».
«Art. 128 (Matrimonio putativo). – Se il matrimonio e’
dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si
producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che
pronunzia la nullita’, quando i coniugi stessi lo hanno
contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso e’
stato estorto con violenza o determinato da timore di
eccezionale gravita’ derivante da cause esterne agli sposi.
Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del
matrimonio valido rispetto ai figli.
Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano
per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in
favore di lui e dei figli.
Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede
da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido
rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo
che la nullita’ dipenda da incesto.
Nell’ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli
si applica l’art. 251.».
«Art. 129 (Diritti dei coniugi in buona fede). – Quando
le condizioni del matrimonio putativo si verificano
rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice puo’ disporre a
carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre
anni l’obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro,
in proporzione alle sue sostanze, a favore dell’altro, ove
questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato
a nuove nozze.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai
figli, si applica l’art. 155.».
«Art. 129-bis (Responsabilita’ del coniuge in mala fede
e del terzo). – Il coniuge al quale sia imputabile la
nullita’ del matrimonio, e’ tenuto a corrispondere
all’altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia
annullato, una congrua indennita’, anche in mancanza di
prova del danno sofferto. L’indennita’ deve comunque
comprendere una somma corrispondente al mantenimento per
tre anni. E’ tenuto altresi’ a prestare gli alimenti al
coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri
obbligati.
Il terzo al quale sia imputabile la nullita’ del
matrimonio e’ tenuto a corrispondere al coniuge in buona
fede, se il matrimonio e’ annullato, l’indennita’ prevista
nel comma precedente.
In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei
coniugi nel determinare la nullita’ del matrimonio e’
solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento
dell’indennita’.».
Comma 7:
Si riporta il testo dell’art. 122, comma 3, numeri 2),
3) e 4), del Codice civile:
«Art. 122 (Violenza ed errore). – Commi 1. e 2.
(Omissis).
L’errore sulle qualita’ personali e’ essenziale
qualora, tenute presenti le condizioni dell’altro coniuge,
si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo
consenso se le avesse esattamente conosciute e purche’
l’errore riguardi:
1) (Omissis).
2) l’esistenza di una sentenza di condanna per delitto
non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni,
salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della
celebrazione del matrimonio. L’azione di annullamento non
puo’ essere proposta prima che la sentenza sia divenuta
irrevocabile;
3) la dichiarazione di delinquenza abituale o
professionale;
4) la circostanza che l’altro coniuge sia stato
condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena
non inferiore a due anni. L’azione di annullamento non puo’
essere proposta prima che la condanna sia divenuta
irrevocabile;
(Omissis).».
Comma 13:
– Si riporta il testo degli articoli 162, 163, 164 e
166 del Codice civile:
«Art. 162 (Forma delle convenzioni matrimoniali). – Le
convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto
pubblico sotto pena di nullita’.
La scelta del regime di separazione puo’ anche essere
dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio.
Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo,
ferme restando le disposizioni dell’art. 194.
Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte
ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non
risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante
e le generalita’ dei contraenti, ovvero la scelta di cui al
secondo comma.».
«Art. 163 (Modifica delle convenzioni). – Le modifiche
delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al
matrimonio, non hanno effetto se l’atto pubblico non e’
stipulato col consenso di tutte le persone che sono state
parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.
Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto
pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i
suoi effetti se le altre parti esprimono anche
successivamente il loro consenso, salva l’omologazione del
giudice. L’omologazione puo’ essere chiesta da tutte le
persone che hanno partecipato alla modificazione delle
convenzioni o dai loro eredi.
Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione
hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne e’ fatta
annotazione in margine all’atto del matrimonio.
L’annotazione deve inoltre essere fatta a margine della
trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia
richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti.».
«Art. 164 (Simulazione delle convenzioni matrimoniali).
– E’ consentita ai terzi la prova della simulazione delle
convenzioni matrimoniali.
Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei
confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se
fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le
persone che sono state parti nelle convenzioni
matrimoniali.».
«Art. 166 (Capacita’ dell’inabilitato). – Per la
validita’ delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel
contratto di matrimonio dall’inabilitato o da colui contro
il quale e’ stato promosso giudizio di inabilitazione, e’
necessaria l’assistenza del curatore gia’ nominato. Se
questi non e’ stato ancora nominato, si provvede alla
nomina di un curatore speciale.».
– Si riporta la rubrica relativa alle sezioni II, III,
IV, V e VI del capo IV del titolo VI del primo libro del
Codice civile:
«Titolo VI – Del matrimonio
Capo VI – Del regime patrimoniale della famiglia
Sezione II – Del fondo patrimoniale; Sezione III –
Della comunione legale; Sezione IV – Della comunione
convenzionale; Sezione V – Del regime di separazione dei
beni; Sezione VI – Dell’impresa familiare.».
Comma 14:
– Si riporta il testo dell’art. 342-ter del Codice
civile:
«Art. 342-ter (Contenuto degli ordini di protezione). –
Con il decreto di cui all’art. 342-bis il giudice ordina al
coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta
pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e
dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o
del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole
prescrivendogli altresi’, ove occorra, di non avvicinarsi
ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante, ed in
particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia
d’origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti
o di altre persone ed in prossimita’ dei luoghi di
istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non
debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice puo’ disporre, altresi’, ove occorra
l’intervento dei servizi sociali del territorio o di un
centro di mediazione familiare, nonche’ delle associazioni
che abbiano come fine statutario il sostegno e
l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime
di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un
assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto
dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di
mezzi adeguati, fissando modalita’ e termini di versamento
e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata
direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro
dell’obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso
spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai
precedenti commi, stabilisce la durata dell’ordine di
protezione, che decorre dal giorno dell’avvenuta esecuzione
dello stesso. Questa non puo’ essere superiore a un anno e
puo’ essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se
ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente
necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le
modalita’ di attuazione. Ove sorgano difficolta’ o
contestazioni in ordine all’esecuzione, lo stesso giudice
provvede con decreto ad emanare i provvedimenti piu’
opportuni per l’attuazione, ivi compreso l’ausilio della
forza pubblica e dell’ufficiale sanitario.».
Comma 17:
– Si riporta il testo degli articoli 2118 e 2120 del
Codice civile:
«Art. 2118 (Recesso dal contratto a tempo
indeterminato). – Ciascuno dei contraenti puo’ recedere dal
contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il
preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme
corporative], dagli usi o secondo equita’.
In mancanza di preavviso, il recedente e’ tenuto verso
l’altra parte a un’indennita’ equivalente all’importo della
retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di
preavviso.
La stessa indennita’ e’ dovuta dal datore di lavoro nel
caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di
lavoro.».
«Art. 2120 (Disciplina del trattamento di fine
rapporto). – In ogni caso di cessazione del rapporto di
lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad
un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si
calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota
pari e comunque non superiore all’importo della
retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La
quota e’ proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno,
computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o
superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la
retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende
tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in
natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
titolo non occasionale e con esclusione di quanto e’
corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel
corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110,
nonche’ in caso di sospensione totale o parziale per la
quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere
computato nella retribuzione di cui al primo comma
l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore
avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con
esclusione della quota maturata nell’anno, e’ incrementato,
su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con
l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in
misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di
dicembre dell’anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione
di cui al comma precedente per frazioni di anno,
l’incremento dell’indice ISTAT e’ quello risultante nel
mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello
di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese
uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese
intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di
servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo’ chiedere,
in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non
superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe
diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della
richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i
limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al
precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero
totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessita’
di:
- a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per se’ o
per i figli, documentato con atto notarile.
L’anticipazione puo’ essere ottenuta una sola volta nel
corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli
effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell’ipotesi di cui all’art. 2122 la stessa
anticipazione e’ detratta dall’indennita’ prevista dalla
norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste
dai contratti collettivi o da patti individuali. I
contratti collettivi possono altresi’ stabilire criteri di
priorita’ per l’accoglimento delle richieste di
anticipazione.».
Comma 19:
Il Titolo XIII del primo libro del Codice civile reca:
«Degli alimenti».
– Si riporta il testo degli articoli 116, comma 1, 146,
2647, 2653, comma 1, numero 4), e 2659 del Codice civile:
«Art. 116 (Matrimonio dello straniero nella
Repubblica). – Lo straniero che vuole contrarre matrimonio
nella Repubblica deve presentare all’ufficiale dello stato
civile una dichiarazione dell’autorita’ competente del
proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a
cui e’ sottoposto nulla osta al matrimonio nonche’ un
documento attestante la regolarita’ del soggiorno nel
territorio italiano.
Commi 2. e 3. (Omissis).».
«Art. 146 (Allontanamento dalla residenza familiare). –
Il diritto all’assistenza morale e materiale previsto
dall’art. 143 e’ sospeso nei confronti del coniuge che,
allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare
rifiuta di tornarvi.
La proposizione della domanda di separazione o di
annullamento o di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di
allontanamento dalla residenza familiare.
Il giudice puo’, secondo le circostanze, ordinare il
sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura
atta a garantire l’adempimento degli obblighi previsti
dagli articoli 143, terzo comma, e 147.».
«Art. 2647 (Costituzione del fondo patrimoniale e
separazione di beni). – Devono essere trascritti, se hanno
per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo
patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i
beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i
provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di
acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e)
ed f) dell’art. 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi
titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del
bene escluso o che cessa di far parte della comunione.
Le trascrizioni previste dal precedente comma devono
essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che
successivamente entrano a far parte del patrimonio
familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i
coniugi.
La trascrizione del vincolo derivante dal fondo
patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita
d’ufficio dal conservatore contemporaneamente alla
trascrizione dell’acquisto a causa di morte.».
«Art. 2653 (Altre domande e atti soggetti a
trascrizione a diversi effetti). – Devono parimenti essere
trascritti:
1) – 2) – 3) (Omissis).
4) le domande di separazione degli immobili dotali e
quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente
per oggetto beni immobili.
La sentenza che pronunzia la separazione o lo
scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che,
anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno
validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni
dotali o a beni della comunione;
5) (Omissis).».
«Art. 2659 (Nota di trascrizione). – Chi domanda la
trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al
conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia
del titolo, una nota in doppio originale, nella quale
devono essere indicati:
1) il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita e
il numero di codice fiscale delle parti, nonche’ il regime
patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto
risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da
certificato dell’ufficiale di stato civile; la
denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di
codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa’
previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro
quinto e delle associazioni non riconosciute, con
l’indicazione, per queste ultime e per le societa’
semplici, anche delle generalita’ delle persone che le
rappresentano secondo l’atto costitutivo. Per i condominii
devono essere indicati l’eventuale denominazione,
l’ubicazione e il codice fiscale;
2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data
del medesimo;
3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha
ricevuto l’atto o autenticato le firme, o l’autorita’
giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;
4) la natura e la situazione dei beni a cui si
riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall’art.
2826, nonche’, nel caso previsto dall’art. 2645-bis, comma
4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a
quest’ultima disposizione.
Se l’acquisto, la rinunzia o la modificazione del
diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne
deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale
menzione non e’ necessaria se, al momento in cui l’atto si
trascrive, la condizione sospensiva si e’ verificata o la
condizione risolutiva e’ mancata ovvero il termine iniziale
e’ scaduto.».
– La legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad
una famiglia), e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
maggio 1983, n. 133, S.O.
Comma 21:
– Si riporta la rubrica del capo III e X del titolo I,
del titolo II e del capo II e V-bis del titolo IV del libro
secondo del Codice civile:
«TITOLO I – Disposizioni generali sulle successioni
Capo III – Dell’indegnita’; Capo X – Dei legittimari
TITOLO II – Delle successioni legittime
TITOLO IV – Della divisione
Capo II – Della collazione; Capo V-bis. – Del patto di
famiglia.».
Comma 23:
– Si riporta il testo dell’art. 3, numero 1) e numero
2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970,
- 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio):
«Art. 3 – 1. Lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio puo’ essere domandato da uno
dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio,
l’altro coniuge e’ stato condannato, con sentenza passata
in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
- a) all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni
quindici, anche con piu’ sentenze, per uno o piu’ delitti
non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per
motivi di particolare valore morale e sociale;
- b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui
all’art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui
agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero
per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento
della prostituzione;
- c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un
figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di
un figlio;
- d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piu’ condanne,
per i delitti di cui all’art. 582, quando ricorra la
circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art.
583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in
danno del coniuge o di un figlio.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice
competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in
considerazione del comportamento successivo del convenuto,
la di lui inidoneita’ a mantenere o ricostituire la
convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente
articolo la domanda non e’ proponibile dal coniuge che sia
stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la
convivenza coniugale e’ ripresa;
2) nei casi in cui:
- a) l’altro coniuge e’ stato assolto per vizio totale di
mente da uno dei delitti previsti nelle lettera b) e c) del
numero 1) del presente articolo, quando il giudice
competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneita’
del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza
familiare;
- b) (Omissis);
- c) il procedimento penale promosso per i delitti
previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente
articolo si e’ concluso con sentenza di non doversi
procedere per estinzione del reato, quando il giudice
competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti
commessi sussistano gli elementi costitutivi e le
condizioni di punibilita’ dei delitti stessi;
- d) il procedimento penale per incesto si e’ concluso
con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che
dichiari non punibile il fatto per mancanze di pubblico
scandalo;
- e) l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto
all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio
o ha contratto all’estero nuovo matrimonio;
- f) – g) (Omissis).».
Comma 25:
– Si riporta il testo degli articoli 4, 5, commi 1 e da
5 a 11, degli articoli 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter,
12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della citata legge 1°
dicembre 1970, n. 898:
«Art. 4. – 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili del matrimonio si
propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune
dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il
coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il
coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti
irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo
di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche
questi e’ residente all’estero, a qualunque tribunale della
Repubblica. La domanda congiunta puo’ essere proposta al
tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o
dell’altro coniuge.
- La domanda si propone con ricorso, che deve
contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio
o di cessazione degli effetti civili dello stesso e’
fondata.
- Del ricorso il cancelliere da’ comunicazione
all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il
matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce
all’atto.
- Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di
figli di entrambi i coniugi.
- Il presidente del tribunale, nei cinque giorni
successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la
data di comparizione dei coniugi davanti a se’, che deve
avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il
termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed
il termine entro cui il coniuge convenuto puo’ depositare
memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un
curatore speciale quando il convenuto e’ malato di mente o
legalmente incapace.
- Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono
allegate le ultime dichiarazioni dei redditi
rispettivamente presentate.
- I coniugi devono comparire davanti al presidente del
tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e
con l’assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si
presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si
presenta il coniuge convenuto, il presidente puo’ fissare
un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la
notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
All’udienza di comparizione, il presidente deve sentire i
coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di
conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa
redigere processo verbale della conciliazione.
- Se la conciliazione non riesce, il presidente,
sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonche’,
disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli
anni dodici e anche di eta’ inferiore ove capace di
discernimento, da’, anche d’ufficio, con ordinanza i
provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni
nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice
istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione
dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede,
se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente
e il suo difensore. L’ordinanza del presidente puo’ essere
revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica
l’art. 189 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile.
- Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro
cui la stessa deve essere notificata al convenuto non
comparso, e quella dell’udienza di comparizione e
trattazione devono intercorrere i termini di cui all’art.
163-bis del codice di procedura civile ridotti a meta’.
- Con l’ordinanza di cui al comma 8, il presidente
assegna altresi’ termine al ricorrente per il deposito in
cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il
contenuto di cui all’art. 163, terzo comma, numeri 2), 3),
4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al
convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli
articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso
codice nonche’ per la proposizione delle eccezioni
processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio.
L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che
la costituzione oltre il suddetto termine implica le
decadenze di cui all’art. 167 del codice di procedura
civile e che oltre il termine stesso non potranno piu’
essere proposte le eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d’ufficio.
- All’udienza davanti al giudice istruttore si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183,
commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del
codice di procedura civile. Si applica altresi’ l’art. 184
del medesimo codice.
- Nel caso in cui il processo debba continuare per la
determinazione dell’assegno, il tribunale emette sentenza
non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione
degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza
e’ ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il
giudicato, si applica la previsione di cui all’art. 10.
- Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il
tribunale, emettendo la sentenza che dispone l’obbligo
della somministrazione dell’assegno, puo’ disporre che tale
obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
- Per la parte relativa ai provvedimenti di natura
economica la sentenza di primo grado e’ provvisoriamente
esecutiva.
- L’appello e’ deciso in camera di consiglio.
- La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio che
indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla
prole e ai rapporti economici, e’ proposta con ricorso al
tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i
coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e
valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei
figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi
che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con
gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui
al comma 8.».
«Art. 5. – 1. Il Tribunale adito, in contraddittorio
delle parti e con l’intervento obbligatorio del pubblico
ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui
all’art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina
all’ufficiale dello stato civile del luogo ove venne
trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione
della sentenza.
Commi da 2. a 4. (Omissis).
- La sentenza e’ impugnabile da ciascuna delle parti.
Il pubblico ministero puo’ ai sensi dell’art. 72 del codice
di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente
agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente
incapaci.
- Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle
ragioni della decisione, del contributo personale ed
economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed
alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello
comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i
suddetti elementi anche in rapporto alla durata del
matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di
somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno
quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non
puo’ procurarseli per ragioni oggettive.
- La sentenza deve stabilire anche un criterio di
adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento
agli indici di svalutazione monetaria. Il Tribunale puo’,
in caso di palese iniquita’, escludere la previsione con
motivata decisione.
- Su accordo delle parti la corresponsione puo’
avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa
dal Tribunale. In tal caso non puo’ essere proposta alcuna
successiva domanda di contenuto economico.
- I coniugi devono presentare all’udienza di
comparizione avanti al presidente del Tribunale la
dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione
relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e
comune. In caso di contestazioni il Tribunale dispone
indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore
di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia
tributaria.
- L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se
il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove
nozze.
- Il coniuge, al quale non spetti l’assistenza
sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei
confronti dell’ente mutualistico da cui sia assistito
l’altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a
nuove nozze.».
«Art. 8. – 1. Il Tribunale che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio puo’ imporre all’obbligato di prestare idonea
garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli
possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi di cui agli
articoli 5 e 6.
- La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione
dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 del codice
civile.
- Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica
dell’assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge
obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta
giorni, puo’ notificare il provvedimento in cui e’
stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a
corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge
obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme
dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.
- Ove il terzo cui sia stato notificato il
provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione
diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle
somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi
degli articoli 5 e 6.
- Qualora il credito del coniuge obbligato nei
confronti dei suddetti terzi sia stato gia’ pignorato al
momento della notificazione, all’assegnazione e alla
ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la
corresponsione periodica dell’assegno, il creditore
procedente e i creditori intervenuti nell’esecuzione,
provvede il giudice dell’esecuzione.
- Lo Stato e gli altri enti indicati nell’art. 1 del
testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1950, n. 180, nonche’ gli altri enti datori di
lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui e’
stabilita la misura dell’assegno e l’invito a pagare
direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione
periodica, non possono versare a quest’ultimo oltre la
meta’ delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive
anche degli assegni e degli emolumenti accessori.
- Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le
ragioni del creditore in ordine all’adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta
dell’avente diritto, il giudice puo’ disporre il sequestro
dei beni del coniuge obbligato a somministrare l’assegno.
Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione
dell’assegno di cui al precedente comma sono soggette a
sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della meta’
per il soddisfacimento dell’assegno periodico di cui agli
articoli 5 e 6.».
«Art. 9. – 1. Qualora sopravvengono giustificati motivi
dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti
relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico
ministero, puo’, su istanza di parte, disporre la revisione
delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di
quelle relative alla misura e alle modalita’ dei contributi
da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.
- In caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un
coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di
reversibilita’, il coniuge rispetto al quale e’ stata
pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a
nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi
dell’art. 5, alla pensione di reversibilita’, sempre che il
rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico
sia anteriore alla sentenza.
- Qualora esista un coniuge superstite avente i
requisiti per la pensione di reversibilita’, una quota
della pensione e degli altri assegni a questi spettanti e’
attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del
rapporto, al coniuge rispetto al quale e’ stata pronunciata
la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di
cui all’art. 5. Se in tale condizione si trovano piu’
persone, il Tribunale provvede a ripartire fra tutti la
pensione e gli altri assegni, nonche’ a ripartire tra i
restanti le quote attribuite a chi sia successivamente
morto o passato a nuove nozze.
- Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla
legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori
o collaterali in merito al trattamento di reversibilita’.
- Alle domande giudiziali dirette al conseguimento
della pensione di reversibilita’ o di parte di essa deve
essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi
diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda
non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari,
degli aventi diritto pretermessi, salva comunque
l’applicabilita’ delle sanzioni penali per le dichiarazioni
mendaci.».
«Art. 9-bis. – 1. A colui al quale e’ stato
riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di
somme di denaro a norma dell’art. 5, qualora versi in stato
di bisogno, il Tribunale, dopo il decesso dell’obbligato,
puo’ attribuire un assegno periodico a carico dell’eredita’
tenendo conto dell’importo di quelle somme, della entita’
del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilita’,
delle sostanze ereditarie, del numero e della qualita’
degli eredi e delle loro condizioni economiche. L’assegno
non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall’art.
5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.
- Su accordo delle parti la corresponsione
dell’assegno puo’ avvenire in unica soluzione. Il diritto
all’assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove
nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga
lo stato di bisogno l’assegno puo’ essere nuovamente
attribuito.».
«Art. 10. – 1. La sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere
trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del
tribunale o della Corte che l’ha emessa, all’ufficiale
dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu
trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di
cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
- Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente
previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno
efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno
dell’annotazione della sentenza.».
«Art. 12-bis. – 1. Il coniuge nei cui confronti sia
stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non
passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno
ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennita’ di
fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della
cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennita’
viene a maturare dopo la sentenza.
- Tale percentuale e’ pari al quaranta per cento
dell’indennita’ totale riferibile agli anni in cui il
rapporto di lavoro e’ coinciso con il matrimonio.».
«Art. 12-ter. – 1. In caso di genitori rispetto ai
quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione
di reversibilita’ spettante ad essi per la morte di un
figlio deceduto per fatti di servizio e’ attribuita
automaticamente dall’ente erogante in parti eguali a
ciascun genitore.
- Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di
pensione si consolida automaticamente in favore dell’altro.
- Analogamente si provvede, in presenza della predetta
sentenza, per la pensione di reversibilita’ spettante al
genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui
agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.».
«Art. 12-quater. – 1. Per le cause relative ai diritti
di obbligazione di cui alla presente legge e’ competente
anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita
l’obbligazione dedotta in giudizio.».
«Art. 12-quinquies. – 1. Allo straniero, coniuge di
cittadina italiana, la legge nazionale del quale non
disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui
alla presente legge.».
«Art. 12-sexies. – 1. Al coniuge che si sottrae
all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma
degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le
pene previste dall’art. 570 del codice penale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara’ inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.».
– Si riporta il testo degli articoli 6 e 12 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (Misure
urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi
per la definizione dell’arretrato in materia di processo
civile):
«Art. 6 (Convenzione di negoziazione assistita da uno o
piu’ avvocati per le soluzioni consensuali di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili o di
scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio). – 1. La convenzione di
negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte puo’
essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una
soluzione consensuale di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’art. 3,
primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre
1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio.
- In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni
incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art.
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero
economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a
seguito di convenzione di negoziazione assistita e’
trasmesso al procuratore della Repubblica presso il
tribunale competente il quale, quando non ravvisa
irregolarita’, comunica agli avvocati il nullaosta per gli
adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli
minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di
handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti,
l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di
negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il
termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica
presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene
che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo
autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde
all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo
trasmette, entro cinque giorni, al presidente del
tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la
comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
All’accordo autorizzato si applica il comma 3.
- L’accordo raggiunto a seguito della convenzione
produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti
giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i
procedimenti di separazione personale, di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o
di divorzio. Nell’accordo si da’ atto che gli avvocati
hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate
della possibilita’ di esperire la mediazione familiare e
che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza
per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno
dei genitori. L’avvocato della parte e’ obbligato a
trasmettere, entro il termine di dieci giorni,
all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il
matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata
dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di
cui all’art. 5.
- All’avvocato che viola l’obbligo di cui al comma 3,
terzo periodo, e’ applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione
della sanzione di cui al periodo che precede e’ competente
il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni
previste dall’art. 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
- Al decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- a) all’art. 49, comma 1, dopo la lettera g) e’
inserita la seguente:
«g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione
di negoziazione assistita da uno o piu’ avvocati ovvero
autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere
una soluzione consensuale di cessazione degli effetti
civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio»;
- b) all’art. 63, comma 2, dopo la lettera h) e’
aggiunta la seguente:
«h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione
di negoziazione assistita da uno o piu’ avvocati conclusi
tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione
consensuale di separazione personale, di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
matrimonio, nonche’ di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio»;
- c) all’art. 69, comma 1, dopo la lettera d) e’
inserita la seguente:
«d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da uno o piu’
avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine
di raggiungere una soluzione consensuale di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio;»».
«Art. 12 (Separazione consensuale, richiesta congiunta
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile). – 1. I
coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale
ufficiale dello stato civile a norma dell’art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396, del comune di residenza di uno di loro o del comune
presso cui e’ iscritto o trascritto l’atto di matrimonio,
con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di
separazione personale ovvero, nei casi di cui all’art. 3,
primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre
1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, nonche’ di modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio.
- Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni
incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art.
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero
economicamente non autosufficienti.
- L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna
delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di
un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi
ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o
ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse
concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica
delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo
non puo’ contenere patti di trasferimento patrimoniale.
L’atto contenente l’accordo e’ compilato e sottoscritto
immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di
cui al presente comma. L’accordo tiene luogo dei
provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui
al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio. Nei soli casi di separazione
personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del
matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo
condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile,
quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a
comparire di fronte a se’ non prima di trenta giorni dalla
ricezione per la conferma dell’accordo anche ai fini degli
adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione
equivale a mancata conferma dell’accordo.
- All’art. 3, al secondo capoverso della lettera b)
del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970,
- 898, dopo le parole “trasformato in consensuale” sono
aggiunte le seguenti: “, ovvero dalla data certificata
nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero
dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione
concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.”.
- Al decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti
modificazioni:
- a) all’art. 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), e’
aggiunta la seguente lettera: “g-ter) gli accordi di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile”;
- b) all’art. 63, comma 1, dopo la lettera g), e’
aggiunta la seguente lettera: “g-ter) gli accordi di
separazione personale, di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale
dello stato civile, nonche’ di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio”;
- c) all’art. 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), e’
aggiunta la seguente lettera: “d-ter) degli accordi di
separazione personale, di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale
dello stato civile”.
- Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962,
- 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il
seguente punto: “11-bis) Il diritto fisso da esigere da
parte dei comuni all’atto della conclusione dell’accordo di
separazione personale, ovvero di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche’ di
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio,
ricevuto dall’ufficiale di stato civile del comune non puo’
essere stabilito in misura superiore all’imposta fissa di
bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall’art.
4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.”.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.».
Comma 32:
– Si riporta il testo dell’art. 86 del Codice civile,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 86 (Liberta’ di stato). – Non puo’ contrarre
matrimonio chi e’ vincolato da un matrimonio o da un’unione
civile tra persone dello stesso sesso precedente.».
Comma 33:
– Si riporta il testo dell’art. 124 del Codice civile,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 124 (Vincolo di precedente matrimonio). – Il
coniuge puo’ in qualunque tempo impugnare il matrimonio o
l’unione civile tra persone dello stesso sesso dell’altro
coniuge; se si oppone la nullita’ del primo matrimonio,
tale questione deve essere preventivamente giudicata.».
Comma 37:
– Si riporta il testo degli articoli 4 e 13, comma 1,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente):
«Art. 4 (Famiglia anagrafica). – 1. Agli effetti
anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone
legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita’,
adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed
aventi dimora abituale nello stesso comune.
- Una famiglia anagrafica puo’ essere costituita da
una sola persona.».
«Art. 13 (Dichiarazioni anagrafiche). – 1. Le
dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di
cui all’art. 6 del presente regolamento concernono i
seguenti fatti:
- a) (Omissis);
- b) costituzione di nuova famiglia o di nuova
convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione
della famiglia o della convivenza;
(Omissis).».
Comma 42:
– Si riporta il testo dell’art. 337-sexies del Codice
civile:
«Art. 337-sexies (Assegnazione della casa familiare e
prescrizioni in tema di residenza). – Il godimento della
casa familiare e’ attribuito tenendo prioritariamente conto
dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice
tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i
genitori, considerato l’eventuale titolo di proprieta’. Il
diritto al godimento della casa familiare viene meno nel
caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare
stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o
contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di
assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e
opponibili a terzi ai sensi dell’art. 2643.
In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e’
obbligato a comunicare all’altro, entro il termine
perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di
residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga
al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a
carico del coniuge o dei figli per la difficolta’ di
reperire il soggetto.».
Comma 47:
– Si riporta il testo dell’art. 712 del Codice di
procedura civile, come modificato dalla presente legge:
«Art. 712 (Forma della domanda). – La domanda per
interdizione o inabilitazione si propone con ricorso
diretto al tribunale del luogo dove la persona nei
confronti della quale e’ proposta ha residenza o domicilio.
Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la
domanda e’ fondata e debbono essere indicati il nome e il
cognome e la residenza del coniuge o del convivente di
fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini
entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore
dell’interdicendo o dell’inabilitando.».
Comma 48:
– Si riporta il testo dell’art. 404 del Codice civile:
«Art. 404 (Amministrazione di sostegno). – La persona
che, per effetto di una infermita’ ovvero di una
menomazione fisica o psichica, si trova nella
impossibilita’, anche parziale o temporanea, di provvedere
ai propri interessi, puo’ essere assistita da un
amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare
del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.».
Comma 52:
– Si riporta il testo degli articoli 5 e 7 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223:
«Art. 5 (Convivenza anagrafica). – 1. Agli effetti
anagrafici per convivenza s’intende un insieme di persone
normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di
assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora
abituale nello stesso comune.
- Le persone addette alla convivenza per ragioni di
impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono
considerate membri della convivenza, purche’ non
costituiscano famiglie a se stanti.
- Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi,
locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza
anagrafica.».
«Art. 7 (Iscrizioni anagrafiche).- 1. L’iscrizione
nell’anagrafe della popolazione residente viene effettuata:
- a) per nascita, presso il comune di residenza dei
genitori o presso il comune di residenza della madre
qualora i genitori risultino residenti in comuni diversi,
ovvero, quando siano ignoti i genitori, nel comune ove e’
residente la persona o la convivenza cui il nato e’ stato
affidato;
- b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
- c) per trasferimento di residenza dall’estero
dichiarato dall’interessato non iscritto, oppure accertato
secondo quanto e’ disposto dall’art. 15, comma 1, del
presente regolamento, anche tenuto conto delle particolari
disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di
cui all’art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954,
- 1228, nonche’ per mancanza di precedente iscrizione.
- Per le persone gia’ cancellate per irreperibilita’ e
successivamente ricomparse devesi procedere a nuova
iscrizione anagrafica.
- Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo
di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di
dimora abituale nel comune di residenza, entro sessanta
giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal
permesso medesimo e, comunque, non decadono dall’iscrizione
nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli
stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della
dichiarazione di dimora abituale e’ effettuato entro
sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno.
L’ufficiale di anagrafe aggiornera’ la scheda anagrafica
dello straniero, dandone comunicazione al questore.
- Il registro di cui all’art. 2, comma quinto, della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e’ tenuto dal Ministero
dell’interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario
incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i
doveri dell’ufficiale di anagrafe.».
Comma 55:
– Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
Comma 57:
– Si riporta il testo dell’art. 88 del Codice civile:
«Art. 88 (Delitto). – Non possono contrarre matrimonio
tra loro le persone delle quali l’una e’ stata condannata
per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu
ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del
matrimonio fino a quando non e’ pronunziata sentenza di
proscioglimento.».
Comma 64:
– La legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema
italiano di diritto internazionale privato), e’ pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1995, n. 128, S.O.
Comma 65:
– Si riporta il testo degli articoli 433 e 438, comma
2, del Codice civile:
«Art. 433 (Persone obbligate). – All’obbligo di
prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:
1) il coniuge;
2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i
discendenti prossimi;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti
prossimi; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con
precedenza dei germani sugli unilaterali.».
«Art. 438 (Misura degli alimenti). – 1. (Omissis).
Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno
di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve
somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia
necessario per la vita dell’alimentando, avuto pero’
riguardo alla sua posizione sociale.
- (Omissis).».
Comma 66:
– Si riporta il testo dell’art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). – Commi da 1. a 4. (Omissis).
- Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
e’ istituito un apposito “Fondo per interventi strutturali
di politica economica”, alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l’anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Comma 67:
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 12, della
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). – Commi
da 1. a 11. (Omissis).
- La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con
esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito
monitoraggio, il Ministro dell’economia e delle finanze
adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate
nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con
apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi.
Commi 13. e 14. (Omissis).».
– Si riporta il testo dell’art. 21, comma 5, della
citata legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 21 (Bilancio di previsione). – Commi da 1. a 4.
(Omissis).
- Nell’ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
- a) spese non rimodulabili;
- b) spese rimodulabili.
Commi da 6. a 18. (Omissis).».
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