Cass. 430/2016. Riduzione assegno di mantenimento. Ripetibilità somme corrisposte.

In tema di separazione personale, la riduzione dell’assegno di mantenimento del coniuge non implica la ripetibilità delle maggiori somme corrisposte sulla base di provvedimenti non definitivi quando il relativo ammontare lasci presumere che siano comunque state utilizzate per il suo sostentamento, non avendo il beneficiario obbligo di accantonamento in previsione della possibile revisione.