Cass. Sezioni Unite 2276/2016. Giurisdizione: separazione e figli.

Il giudice della separazione giudiziale non ha giurisdizione sulle condizioni di affidamento, collocamento, mantenimento dei figli ove questi siano residenti in altro Stato Membro.

Con ordinanza del 16 luglio 2015 la Corte di giustizia ha così deciso: «l’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, dev’essere interpretato nel senso che, qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di un’azione relativa alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale tra i genitori di un figlio minore e un giudice di un altro Stato membro sia chiamato a pronunciarsi su un’azione per responsabilità genitoriale riguardante detto figlio, una domanda relativa a un’obbligazione alimentare nei confronti di quello stesso figlio è unicamente accessoria all’azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 3, lettera d), di tale regolamento».

Si deve dunque concludere dichiarando la giurisdizione dello Stato di residenza dei fanciulli, sulla domanda relativa alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori.

Tale domanda risulta infatti accessoria alla controversia relativa alla responsabilità genitoriale, anziché alla controversia relativa alla separazione giudiziale dei coniugi.