IL VACCINO ANTI COVID 19 FA DISCUTERE I GENITORI
Non si arresta la curva dei contagi che fa crescere la preoccupazione per l’ultima escalation e continuano a pervenire le richieste di minori che vogliono vaccinarsi, nonostante il parere contrario di uno o di entrambi i genitori.
Le scelte concernenti i figli minori sono da sempre delicate, circostanza che impone che le decisioni relative alla salute dei figli vadano adottate, previo confronto con il pediatra, tenendo conto della volontà di entrambe le figure genitoriali e, ove possibile, della volontà dell’interessato, laddove l’età del medesimo ed il proprio livello di discernimento lo consentano.
Per contro, in caso di dissenso, ciascun genitore può ricorrere al competente Tribunale Ordinario affinché il Giudice si pronunci indicando la soluzione che ritiene più idonea per il minore in merito alla vaccinazione e questo tanto nel caso di genitori separati/divorziati, quanto sposati o conviventi.
Qualora il Giudice lo ritenga necessario può avvalersi di esperti o di ausiliari che facilitino l’audizione del minore stesso, così come stabilito dalla normativa nazionale e sovranazionale in tema di ascolto del minore, previsto per tutti i procedimenti che li riguardano, così come dalle stesse fonti richiamati (articoli 315 bis, 336 bis e 337 octies del Codice Civile e, a livello internazionale, dall’articolo 12 della Convenzione di New York e dall’articolo 6 della Convenzione di Strasburgo).
Più precisamente, secondo quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 315 c.c., il minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, purché capace di discernimento, ha il diritto di essere ascoltato in tutte le questioni a lui afferenti, salvo che, come previsto dall’articolo 336 bis c.c., l’ascolto sia in contrasto con il suo interesse o risulti manifestamente superfluo.
A ragion del vero, con la sentenza del Tribunale di Arezzo del 14 Settembre 2021, il Giudice, dopo aver proceduto all’ascolto del minore sedicenne, età che seppur prossima alla maggiore, non consente ancora al medesimo di decidere in autonomia relativamente ad un trattamento sanitario sul proprio corpo, << ritenuta la necessità e l’urgenza, autorizza la vaccinazione del minore raccomandando alla commissione medica vaccinatrice di raccogliere anche il suo consenso unitamente a quello del padre…>>.
Parimenti, il Tribunale di Ravenna, con la pronuncia del 30 Agosto 2021, si è espresso in maniera conforme precisando che << il Covid è una patologia che notoriamente, in un numero rilevante di casi, ha avuto conseguenze gravi e mortali con un’amplissima diffusione sul territorio nazionale e mondiale con effetti gravissimi sui sistemi sanitari di molti paesi >>, valutazione che ha consentito al minore di sottoporsi alla vaccinazione da Covid – 19, nonostante la contrarietà di uno dei genitori.
E ancora, il Tribunale di Milano, con decreto del 2 Settembre 2021, oltre a pronunciarsi in punto vaccinazioni obbligatorie, si è espresso in merito alle vaccinazioni facoltative, ai tamponi e all’uso della mascherina, definendo le obiezioni della madre sul punto << frutto di opinioni personali, ispirate da soggetti non riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale, in parte proposte in modo fuorviante, ovvero basate su notizie non veritiere ..>>, nonché temerarie in senso “tecnico” ai sensi dell’art. 96 c.p.c. con conseguente condanna, affermazioni queste che hanno autorizzato il padre a provvedere in autonomia, pur in assenza del consenso della madre, sia a far somministrare alla figlia le vaccinazioni raccomandate di cui all’art. 1 – quater della Legge del 2017 e di quelle previste nei Lea, previa indicazione del pediatra di riferimento, sia a far effettuare alla minore il tampone “anti-Covid” quando necessario, nonché ad indossare la mascherina, quale protezione atta a limitare la possibilità di contagio, come previsto dalla legge.
Il Tribunale di Parma con provvedimento dell’11 ottobre 2021 ha autorizzato un padre, anche senza il consenso della madre, a provvedere affinchè ai figli minori venisse somministrato il vaccino anti Covid-19, ritenendo il medesimo quale <<…genitore considerato più idoneo a garantire l’interesse della prole minore>>
Dalle pronunce in esame si evince chiaramente come i Giudici abbiano formato il proprio convincimento, oltre che considerando le condizioni psico-fisiche ed il relativo livello di consapevolezza del minore rispetto alle informazioni promananti dalla comunità scientifica, altresì tenendo conto dell’esistenza di un grave pregiudizio per la salute, nonchè della diffusione della malattia, aspetti che, pur calati nella peculiarità di ciascun singolo caso, in cui si sono valorizzati, hanno favorito l’estensione della copertura vaccinale alle predette fasce d’età, anche al fine di evitare ripercussioni negative sulla vita sociale e sul percorso educativo dei minori stessi, oltre a tutelarli dall’esposizione al conflitto originatosi in proposito fra i genitori ed alle conseguenze di possibili conflitti di lealtà rispetto almeno ad uno dei genitori.
Emerge, quindi, dall’orientamento che va formandosi che, con riguardo ai soggetti minorenni, per definizione ancora privi della libertà di autodeterminazione, il legislatore mira a tutelare l’interesse del minore, anche qualora questo esiga tutela nei confronti dei propri genitori, dando così piena attuazione ad uno dei più alti principi di civiltà giuridica: la tutela a tutto tondo dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze.
Avv.ta Cecilia Gerbotto Avv.ta Alessandra Poli
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