Trib. Milano 05.02.2014. Affidamento congiunto. Tempo trascorso con ciascun genitore. Trasferimento in un altro Paese.
Non rientra tra i compiti dell’Autorità giudiziaria limitare le facoltà di spostamento dei genitori quando hanno legittimamente i figli presso di sé in virtù dei provvedimenti giurisdizionali vigenti, a meno che questo non si traduca in un oggettivo pregiudizio per il minore: pertanto, come il padre è libero di portare il figlio ove ritenga nel weekend di sua pertinenza con l’unica prescrizione che deriva dall’attuazione dell’affido condiviso e cioè l’informazione alla madre del luogo in cui si reca con il bambino e della necessaria sua reperibilità, così la madre nei weekend in cui ha il figlio presso di sé può recarsi ove ritenga con le stesse prescrizioni di informazioni e reperibilità.
Rientra, invece, nei compiti dell’Autorità Giudiziaria quello di decidere sulla richiesta dell’un genitore di trasferire la residenza abituale in altro Paese, nel dissenso del coniuge.
Tale richiesta può trovare accoglimento verificate le capacità materne di mantenere presente la figura del padre e tutte le condizioni “di contorno” di entrambi i genitori.
Ciò in particolare dove, all’esito di una Consulente tecnica d’Ufficio, sia emerso che il trasferimento risponde all’interesse del minore.
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