Trib. Milano 19.01.2016. Negoziazione assistita. Procuratore speciale.
È illegittimo e va dichiarato nullo il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di dare corso alla richiesta congiunta di scioglimento del matrimonio, ai sensi dell’art. 12 d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014, perché uno dei coniugi, residente all’estero, non era personalmente comparso innanzi a lui, per rendere la dichiarazione di voler divorziare, essendosi invece avvalso di un procuratore speciale.
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