Tribunale di Roma. 07.09.2016 n. 16588. Sentenza di divorzio in sede di udienza presidenziale.

All’udienza presidenziale del procedimento di divorzio, le parti hanno rinunciato ai termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 4 l. n. 898/1970 e concordemente hanno chiesto l’emissione di sentenza non definitiva sullo status.

Con ordinanza ex art. 4 l. n. 898/1970, il Presidente ha confermato i provvedimenti della separazione, nominato sé stesso Giudice Istruttore (in forza della prassi invalsa presso il Tribunale di Roma) e, preso atto della rinuncia ai termini, fissato l’udienza di prima comparizione per lo stesso giorno.

Nell’ambito del procedimento “di merito”, le parti hanno insistito per la pronunzia parziale sullo status, rinunziato ai termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. (solo in puntostatus) e chiesto la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.

La causa è stata rimessa al Collegio che, in accoglimento della domanda, ha pronunziato sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e disposto la prosecuzione del giudizio per la definizione delle questioni accessorie.