Trib. Bari 25.02.16. Disconoscimento paternità.
Non possono promuoversi contestualmente le domande di disconoscimento di paternità e di riconoscimento di una diversa paternità biologica, né può ricorrersi alla sospensione del giudizio sulla seconda domanda in attesa della definizione del processo sulla prima, perchè l’azione di riconoscimento è ammissibile solo a fronte della non esistenza di altra paternità o della sua esclusione con sentenza avente forza di giudicato.
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