Danno da vacanza rovinata

Quando ciascuno di noi parte per un periodo di vacanza, breve o lungo che sia, anche solo per un fine settimana e magari non troppo lontano da casa, in genere la motivazione che ci spinge a compiere il viaggio o a trascorrere un soggiorno è quella di poter beneficiare di un periodo di relax, svago, riposo-e -perché no- divertimento…… Quando qualcosa nell’organizzazione o nello svolgimento del programma previsto viene a mancare o non funziona come avrebbe dovuto, ciò inevitabilmente ci arreca disagio psicofisico connesso con il non aver potuto fruire dei benefici che legittimamente attendevamo dalla vacanza.

Che si tratti dello smarrimento del bagaglio, di un ritardo per un rientro che comporti una prolungata permanenza forzata, di un pacchetto all inclusive che non raggiunge gli standards previsti all’atto dell’acquisto, il cosiddetto danno da vacanza rovinata deve trovare adeguato ristoro, purchè sussistano determinati imprescindibili presupposti.

Il danno da vacanza rovinata, quanto a natura, si delinea quale danno di carattere non patrimoniale, da inadempimento contrattuale, che richiede sempre di essere contemperato con il principio di tolleranza delle lesioni minime e che comporta un accertamento circa la gravità del pregiudizio derivato al viaggiatore.

Inutile dire che a trovare tutela risarcitoria sono quelle lesioni che originano da condotte che offendono in modo sensibile la portata effettiva del diritto oggetto di lesione (art. 1455 c.c.).

La liquidazione del cosiddetto danno non patrimoniale patito dal soggetto deluso per non aver potuto godere appieno delle proprie vacanze/viaggio/soggiorno potrà avvenire in via equitativa, secondo criteri presuntivi e tenendo conto di fattori quali la irripetibilità del viaggio (pensiamo ad un viaggio unico quale il viaggio di nozze, ma non solo), il valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore e lo stress subito per il disagio derivato dai disservizi lamentati (CA Milano sez. IV 19/06/15 n°2624).

La normativa che si applica a questa materia è essenzialmente di matrice internazionale. L’articolo 47 del Codice del Turismo descrive la nozione del concetto di danno da vacanza rovinata, delineando il medesimo quale quel pregiudizio correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed alla irripetibilità dell’occasione perduta.

Il diritto ad eventuale risarcimento si prescrive in 3 anni dalla data di rientro nel luogo di partenza.

Naturalmente può anche configurarsi un danno patrimoniale allorchè vi sia stata profusione di energie per ottenere l’esito desiderato o, quanto meno, la riduzione degli aspetti negativi, acquistando i servizi da terzi soggetti, per sopperire all’inadempimento del tour operator ovvero dell’organizzatore o del venditore del viaggio/soggiorno.

Incombe sempre sul viaggiatore l’onere di dar prova di quanto lamenta di aver patito, allegando le circostanze dell’inadempimento di controparte come fotografie dei luoghi che dimostrino che l’inadempimento stesso è conseguente alla mancata coincidenza tra il contratto ed il servizio offerto, ad esempio.