La continuità delle relazioni affettive dei bambini e delle bambine
Sempre più nell’ambito di un’evoluzione del diritto minorile che ha determinato quasi una rivoluzione copernicana, passando dalla visuale adulto centrica alla prospettiva in cui è il minore soggetto di diritti al centro dell’attenzione degli adulti, si inserisce parimenti la crescita di sensibilità a livello sovra, come nazionale, per privilegiare, sempre con riguardo al preminente interesse del minore, i legami significativi rispetto al rigore delle categorie giuridiche, ed ai requisiti formali.
Sempre più nell’ambito di un’evoluzione del diritto minorile che ha determinato quasi una rivoluzione copernicana, passando dalla visuale adulto centrica alla prospettiva in cui è il minore soggetto di diritti al centro dell’attenzione degli adulti, si inserisce parimenti la crescita di sensibilità a livello sovra, come nazionale, per privilegiare, sempre con riguardo al preminente interesse del minore, i legami significativi rispetto al rigore delle categorie giuridiche, ed ai requisiti formali.
In questa cornice si inserisce la legge 173/2015 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare, che ha avuto grande risonanza anche mediatica.
La legge è intervenuta modificando la legge 184/83 , in particolare l’art. 5 ed inserendo gli art. 5 bis e ter e quater e modificando gli art. 25 e 44.
La legge si occupa finalmente del fenomeno degli affidamenti cd. sine die, senza tuttavia stravolgere le regole dell’adozione, prevedendo che gli affidatari possano presentare domanda di adozione e diventare genitori adottivi solo quando ricorrano i requisiti per adottare ex lege.
Il nuovo art. 5 bis, infatti, recita che “Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile , sussistendo i requisiti previsti dall’art. 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull’adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria”.
La continuità affettiva è comunque tutelata anche in caso di evoluzione positiva del percorso legato all’affido e quindi di rientro in famiglia, ovvero nel caso in cui non vi sia rientro, ma passaggio ad altra famiglia affidataria o ad altra famiglia per l’adozione, l’art. 5 ter infatti afferma : “Qualora a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia d’origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all’interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l’affidamento”.
Il Giudice, in tutte le valutazioni, ai sensi dell’art. 5 quater, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni 12 o anche di età inferiore se capace di discernimento.
Grande novità, non scevra di criticità specie sul fronte processuale, l’aver poi previsto la legge che l’affidatario o la famiglia collocataria devono essere convocati a pena di nullità nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell’interesse del minore. Ulteriore ipotesi di valorizzazione della continuità delle relazioni affettive è poi quella della adozione nei casi particolari di cui all’art. 44 lett. A l. 184/83, laddove è stata previsto che si possa pervenire ad adozione in presenza di minore orfano dei genitori da parte di persone unite al minore da vincolo di parentela fino al 6° grado di parentela o da preesistente rapporto stabile e duraturo anche maturato nell’ ambito di affidamento.
Avv. Alessandra Poli
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