LA FIGURA DEL TUTORE VOLONTARIO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI TRA NORMATIVA ED ESPERIENZA DIRETTA

Da qualche mese sono stata nominata tutrice volontaria di un minore straniero non accompagnato, ruolo che ho deciso di intraprendere per offrire a questi ragazzi non solo una rappresentanza legale, bensì la possibilità di contare su un adulto di riferimento capace di interpretare i loro bisogni, garantire i loro diritti ed aiutarli a riconoscere i propri doveri.

E’, altresì, mio compito vigilare sulle condizioni di accoglienza del minore, promuoverne il benessere psico – fisico e monitorarne il percorso di educazione e di integrazione.

La figura del tutore volontario dei minori stranieri non accompagnati è stata introdotta dalla Legge n. 47 del 2017, c.d. Legge Zampa, attuativa delle regole disposte per l’accoglienza dei minori sul territorio nazionale , nonchè dei diritti e della tutela dei medesimi.

Il tutore volontario è un privato cittadino che decide di intraprendere un percorso di formazione, previa selezione da parte del Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza, al termine del quale, dopo aver superato il colloquio e confermato la propria disponibilità ad essere iscritto nell’elenco istituito presso il Tribunale per i Minorenni della regione di residenza o domicilio, viene nominato dal Giudice Tutelare.

L’esigenza di avere una disciplina di riferimento è stata particolarmente avvertita a partire dal 2016, anno in cui l’Italia ha accolto 25.846 minori stranieri non accompagnati, dato così alto da richiedere l’intervento del legislatore al fine di porre al centro l’interesse dei minori i quali sono soggetti indifesi e vulnerabili.

Infatti, si definisce minore straniero non accompagnato – c.d. MSNA – un soggetto minorenne, non avente cittadinanza italiana o europea, che si trova per qualsiasi causa nel territorio italiano, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili, circostanze tutte che richiedono il collocamento dello stesso in protezione così come previsto dall’art. 403 c.c.

A ragion del vero, la Legge Zampa ha introdotto una serie di novità, prevedendo, in particolare, un sistema organico e specifico di accoglienza, che contempla: l’accertamento dell’età, l’identificazione del minore alla presenza di un mediatore culturale, la concessione del permesso di soggiorno – per minore età o per motivi familiari – stante il divieto di respingimento e di espulsione, la nomina di un tutore correlata all’istituzione di un apposito albo a cura del Tribunale per i Minorenni, nonchè una serie di misure concrete atte a rendere effettivi diritti fondamentali imprescindibili tra i quali il diritto alla salute, all’istruzione, all’ascolto e, ove necessaria, all’assistenza legale.

Per quanto concerne il collocamento del minore straniero non accompagnato, il sistema attuale prevede una fase di prima accoglienza in strutture governative ad alta specializzazione ed un’accoglienza di secondo livello nell’ambito del c.d. progetto SAI, – Servizio Centrale del Sistema di Accoglienza e Integrazione – finanziato con il Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi di asilo.

Parimenti, viene data priorità all’affidamento familiare e solo ove non venga reperita in tempi congrui idonea risorsa si ovvia con il collocamento in strutture d’accoglienza quali le Comunità, luogo in cui la permanenza del minore è garantita fino al compimento della maggiore età e, ove sia necessario garantire il buon esito del percorso di inserimento sociale, non oltre il 21 anno di età, previa presentazione al Tribunale per i Minorenni della richiesta di prosieguo amministrativo, istanza promossa dal tutore, di concerto con l’Ufficio Minori Stranieri, il Servizio Sociale ed i responsabili della Comunità.

Atteso il momento storico e sociale che stiamo attraversando, le forme di partecipazione e le pratiche di solidarietà come l’ospitalità e l’aiuto concreto offerto ai minori stranieri non accompagnati rappresentano una promozione della cultura dell’accoglienza e dell’inclusività e costituiscono, altresì, un’occasione di conoscenza e di scambio reciproco, nonchè di arricchimento individuale.

Ritengo che questa mission di cittadinanza attiva non potrà che avere anche ricadute sociali positive atteso che il benessere dei minori stranieri non accompagnati potrà accrescere il benessere di tutti!

Avv.ta Cecilia Gerbotto