L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI : NOVITA’
L’assegno unico universale per i figli a carico è un sostegno di tipo economico che viene erogato dall’INPS mensilmente alle famiglie, sulla base della condizione economica del nucleo ove i figli sono inseriti, ricavata dalle risultanze dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).
Fino a quando il nucleo familiare rimane unito, non sorge alcun problema. Ma che cosa succede quando mamma e papà si separano? Chi ha diritto ad incassare tale emolumento? E in quale percentuale?
Al momento la legge prevede che l’assegno unico universale spetti ad entrambi i genitori anche separati o non conviventi con i figli, e che in caso di affidamento condiviso, lo stesso vada pariteticamente suddiviso tra i medesimi.
La circolare INPS n. 23/22, al punto 6 (Erogazione beneficio) prevede che << ….. nel caso di genitori coniugati potrà essere selezionato il pagamento del 100% a uno solo di essi. Analogamente, anche nel caso di genitori separati o divorziati che siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera, può essere scelto il pagamento interamente al richiedente ovvero optare per il pagamento ripartito al 50%.>>, precisando, poco oltre che: << Infine, può verificarsi l’ipotesi in cui nonostante l’affidamento condiviso del minore il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente. In tal caso, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%>>.
Ma non bisogna dimenticare che il suddetto beneficio è una misura di sostegno alla genitorialità nell’interesse del minore per soddisfare le esigenze dello stesso.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez.I, n°4672/2025), richiamando proprio la citata circolare INPS n. 23/22, adattandosi alle nuove esigenze sociali ed economiche, afferma che l’assegno unico può essere attribuito integralmente al genitore collocatario, in aggiunta all’assegno di mantenimento per la prole, inserendosi in un contesto normativo che mira a sostenere economicamente i nuclei familiari, uniti o no, in vista della tutela dell’interesse primario del minore.
Pertanto, concludendo, pur essendovi una normativa che prevede una distribuzione paritetica dell’assegno unico, la sentenza citata lascia spazio alla discrezionalità del Giudicante per adattare l’emanando provvedimento alla specifica fattispecie: in caso di affidamento condiviso, con collocazione prevalente del minore presso uno dei genitori, il Giudice potrà attribuire a quel genitore l’intero importo dell’assegno unico, proprio per soddisfare le necessità quotidiane della prole.
Avv.ta Antonella Poli
Comments are closed.