IL DIRITTO AL DOPPIO COGNOME

In alcuni Paesi dell’Unione Europea vige la regola del doppio cognome per cui ogni individuo porta il primo cognome di entrambi i genitori, nell’ordine deciso di concerto tra i medesimi, possibilità non ancora prevista dall’ordinamento italiano ove, ai sensi dell’articolo 6 c.c., ogni persona ha diritto al cognome che le è attribuito per legge – quello paterno -, consuetudine riferita sia ai figli nati in costanza di matrimonio, per i quali opera la presunzione di paternità a favore del marito della madre, sia ai figli nati fuori dal matrimonio, come disposto dall’articolo 262 c.c.

Infatti, in Spagna il doppio cognome è ormai la regola, in Portogallo l’unico limite è la lunghezza dei cognomi, in Francia il figlio può ricevere il cognome di uno o dell’altro genitore o entrambi i cognomi affiancati, in Austria, qualora i genitori non abbiano adottato un cognome comune – familiare, verrà assegnato al bambino o il doppio cognome o quello della madre proprio come in Svezia ove, in caso di disaccordo, è attribuito automaticamente il cognome materno.

Appare evidente come la preclusione italiana si pone, peraltro, in contrasto con alcuni articoli della Costituzione, in particolare, il 2 che tutela l’identità personale, il 3 che promuove l’uguaglianza formale e sostanziale, e il primo comma dell’art. 117, nonché con gli articoli 8 e 14 della Convenzione EDU, concernenti il diritto al rispetto della vita privata ed il divieto di discriminazione.

A ragion del vero, nel 2014, la Corte europea dei diritti dell’uomo, ha invitato l’Italia a modificare la norma atteso che, secondo la Cedu, l’attuale legge violerebbe proprio gli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, invito che ha portato il Ministero dell’Interno ad emanare una circolare volta ad attenuare gli squilibri della legge in vigore, ma con scarsi risultati.

Infatti, nel 2016 la Corte Costituzionale ha sollevato dubbi di legittimità sull’attuale legge che attribuisce i cognomi, definita dalla Consulta una “ violazione del principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi”.

In ogni caso, la predetta consuetudine italiana non esclude però la possibilità di trasmettere al figlio anche il cognome della mamma, richiesta avanzata proprio nel 2016 da una famiglia che desiderava attribuire il cognome della madre insieme a quello del padre al figlio nato fuori dal matrimonio.

Nella fattispecie in esame, il figlio della coppia, avendo la doppia cittadinanza, italiana e brasiliana, veniva identificato diversamente nei due Stati: in Italia solo con il cognome del padre e in Brasile con il cognome di entrambi i genitori.

In ragione di ciò, nonostante il Tribunale di Genova avesse respinto il ricorso depositato dalla coppia, la Corte d’Appello ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, richiesta accolta dalla Corte Costituzionale la quale ha rilevato l’incompatibilità della

disciplina italiana rispetto ai valori costituzionali di uguaglianza, morale e giuridica, dei genitori, nonché la sussistenza di un pregiudizio non solo per la madre, ma anche per l’identità del minore.

Più precisamente, la Corte, definendo l’attribuzione del solo cognome paterno << un retaggio di una concezione patriarcale della famiglia >>, ha dichiarato l’incostituzionalità del primo comma dell’articolo 262 c.c. nella parte in cui non consente ai genitori, neppure in presenza dell’accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno.

A seguito della predetta pronuncia, la Direzione centrale per i Servizi demografici ha emanato una prima circolare, nel 2016, con cui ha stabilito l’obbligo per l’Ufficiale di Stato Civile di << accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o dell’adozione >> ed una seconda, nel 2017, ove ha precisato che il cognome materno avrebbe potuto seguire e non precedere quello paterno.

Parimenti, nel corso degli anni, sono stati presentati vari disegni di legge, mai approvati, con l’intento di disciplinare il cognome materno atteso che la riforma del cognome incide sulla tutela dell’identità personale e sull’attuazione del principio della pari dignità e dell’uguaglianza tra i sessi.

A ragion del vero, nel 2021, la Corte Costituzionale, dovendo decidere circa la sola attribuzione del cognome materno al figlio, ha nuovamente evidenziato la necessità di un intervento legislativo sul punto, tema che è stato ripreso nell’incontro tenutosi in data 22/02/2022, in Senato.

La Rete per la Parità ha presentato una propria rielaborazione del testo del codice civile, ai sensi del quale << al figlio di genitori coniugati è attribuito il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dagli stessi indicato o il cognome del padre o il cognome della madre, secondo le dichiarazioni rese all’Ufficiale di Stato Civile. In caso di mancato accordo, al figlio è attribuito il cognome di entrambi i genitori in ordine alfabetico >>, dettato normativo che potrebbe rilevarsi soddisfacente.

Seguiremo insieme i futuri aggiornamenti …

Avv.ta Cecilia Gerbotto