Il diritto alla relazione gratificante fra nonni e nipoti
L’art.317 bis c.c. tutela il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ma che cosa succede quando i genitori, soprattutto dopo una crisi culminata in una separazione, contestano od ostacolano tale frequentazione?
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul diritto dei nonni a trascorrere tempo con i nipoti con l’ordinanza n°6658 del 13/03/2025 della Sezione I Civile della Suprema Corte (CassCiv_SezI_Ord6658_2025 ), ribadendo che il criterio che deve guidare il Giudice nella regolamentazione delle relazioni familiari, comprese quelle con i nonni, deve essere l’interesse del minore.
Ciò non vuol certo dire che la mera assenza di pregiudizio derivante dalla relazione nonni-nipoti sia sufficiente per il riconoscimento di detto diritto, quanto piuttosto, in accordo con l’art.8 CEDU, ciò che rileva è la capacità di detta relazione di porsi come apporto alla crescita affettiva, sociale ed educativa del minore, traducendosi in un vero e proprio beneficio per lo stesso.
Ecco, allora, che quando il diritto dei nonni a frequentare un nipote di età minore viene negato o boicottato da uno dei genitori, spetterà al Giudice verificare proprio questo quid pluris, anche avvalendosi dei Servizi Sociali, ovvero la positività della relazione nonni-nipote, e, nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, prevedere, laddove opportuno, una regolamentazione degli incontri che garantiscano uno sviluppo psico-fisico del minore in assenza di conflittualità fra gli adulti.
Avv.ta Antonella Poli
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